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Sentenza — n. 35496/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35496/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35496/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli dichiarava non doversi procedere, per intervenuta prescrizione, nei confronti di Gennaro D'Onofrio in ordine al reato di turbativa d'asta (artt. 353, commi 1 e 2, cod. pen.), commesso in qualità di presidente della commissione giudicatrice della procedura ad evidenza pubblica finalizzata all'azione dell'appalto concernente il servizio di igiene urbana del Comune di Casagiove, confermando le statuizioni civili (capo N). Assolveva Ernesto Palermiti, perché il fatto non sussiste, dal reato di turbativa d'asta (art. 353, commi 1 e 2, cod. pen.), ipotizzato in qualità di membro della commissione aggiudicatrice della procedura ad evidenza pubblica finalizzata all'aggiudicazione del servizio di igiene urbana del Comune di Piedimonte Matese (capo B), revocando le statuizioni civili.

Regesto Legislator

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art. 353 cod. pen, art. 192 cod. proc. pen, art. 533 cod. proc. pen, articolo 578 cod. proc. pen, art. 578 cod. pen, art. 133 cod. pen; Sentenza — n. 35496/2023 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244273, sarebbe «pacifica, in materia di statuizioni civili, l'affermazione che nel giudizio di impugnazione, il giudice, nel dichiarare estinto per prescrizione il reato per il quale è intervenuta condanna, deve decidere sull'impugnazione agli effetti delle disposizioni dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili, non essendo sufficiente, ai fini della conferma della condanna al risarcimento del danno, dare atto della insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

Parole chiave

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criteri di aggiudicazione compenso legato al risultato nozione di aggiudicazione nozione di ente aggiudicatore corruzione nell'esecuzione forzata intesa sulle offerte d'appalto

Disposizioni normative citate

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art. 353 cod. pen
Erronea applicazione dell'art. 353 cod. pen.
art. 192 cod. proc. pen
Inosservanza dell'art. 192 cod. proc. pen.
art. 533 cod. proc. pen
In tal caso, infatti, il giudice dell'impugnazione è tenuto ad esaminare la ricorrenza degli elementi che confermino il giudizio di responsabilità secondo lo standard probatorio di cui all'art. 533 cod. proc. pen.» (il ricorrente richiama Sez.
articolo 578 cod. proc. pen
182 del 2021) ha ritenuto che il giudice dell'impugnazione penale spogliatosi della cognizione sulla responsabilità penale dell'imputato a seguito di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, deve provvedere in applicazione dell'articolo 578 cod. proc. pen.
art. 578 cod. pen
Premesso l'obbligo di prendere in considerazione le specifiche deduzioni difensive anche ai fini dell'art. 578 cod. pen., a titolo esemplificativo, il ricorrente deduce carenza di motivazione in rapporto ai seguenti aspetti.
art. 133 cod. pen
sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (er tutte, Sez.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: D'Onofrio Gennaro, nato a Pomigliano d'Arco il 28/05/1954; Iavazzi Francesco nato a Caserta il 29/08/1967; Palermiti Ernesto, nato a Casagiove il 14/07/1958; avverso la sentenza del 23/11/2022 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Ombretta Di Giovine; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Tomaso Epidendio che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito l'avvocato Pasquale Rocco, in difesa della parte civile Comune di Casagiove, e l'avvocato Claudio Guzzo, in sostituzione dell'avvocato Vittorio Fucci, in difesa della parte civile Comune di Piedimonte Matese, i quali concludono chiedendo il rigetto dei ricorsi; uditi gli avvocati Ciro Russo in difesa di Gennaro D'Onofrio, Giuliano Dominici in difesa di Francesco Iavazzi e Amedeo Barletta in difesa di Ernesto Palermiti, i quali concludono chiedendo che i ricorsi siano accolti.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli dichiarava non doversi procedere, per intervenuta prescrizione, nei confronti di Gennaro D'Onofrio in ordine al reato di turbativa d'asta (artt. 353, commi 1 e 2, cod. pen.), commesso in qualità di presidente della commissione giudicatrice della procedura ad evidenza pubblica finalizzata all'azione dell'appalto concernente il servizio di igiene urbana del Comune di Casagiove, confermando le statuizioni civili (capo N). Assolveva Ernesto Palermiti, perché il fatto non sussiste, dal reato di turbativa d'asta (art. 353, commi 1 e 2, cod. pen.), ipotizzato in qualità di membro della commissione aggiudicatrice della procedura ad evidenza pubblica finalizzata all'aggiudicazione del servizio di igiene urbana del Comune di Piedimonte Matese (capo B), revocando le statuizioni civili.

In conseguenza, rideterminava in anni uno di reclusione e 533 euro di multa la pena a lui inflitta per altro reato di turbativa d'asta, commesso nella medesima qualità, relativo ad altra gara di appalto per il Comune di Piedimonte Matese, in relazione al conferimento delle frazioni recuperabili e non recuperabili provenienti dalla raccolta differenziata (capo E), confermando le statuizioni civili. Dichiarava di non doversi procedere, per intervenuta prescrizione, nei confronti di Francesco Iavazzi in ordine ai reati di turbativa d'asta (artt. 353, commi 1 e 2, cod. pen.) commessi quale legale rappresentante di Impresud s.r.I., per l'aggiudicazione delle procedure ad evidenza pubblica finalizzate all'aggiudicazione del servizio di igiene urbana, rispettivamente, dei Comuni di Casagiove e di Piedimonte Matese (capi N e C), confermando le statuizioni civili.

2. Avverso la sentenza presenta ricorso Gennaro D'Onofrio che, per il tramite del suo difensore, avvocato Ciro Russo, presenta i seguenti motivi. 2.1. Vizio di motivazione. La Corte d'appello rileva che D'Onofrio subentra nella presidenza della commissione giudicatrice in un secondo momento, a seguito delle dimissioni del precedente presidente, sicché è responsabile soltanto dei fatti verificatisi dopo il 27 marzo 2014. Tanto premesso, gli si addebitano le seguenti illegittimità.t-iy.5 Termotetti, la società favorita, non aveva l'iscrizione all'albo dei gestori ambientali, né poteva avvalersi dell'iscrizione della società Go.Truck, cui è legata da contatto di avvalimento.

Ciò - precisano i giudici - per giurisprudenza assolutamente pacifica che il presidente della gara non poteva ignorare. Tale grave illegittimità illuminerebbe poi l'altra, consistente nell'apposizione dei primi voti a matita con sovrapposizione a penna di quelli definitivi che hanno . avvantaggiato Termotetti, il che sarebbe indice di direttive impartite alla commissione di gara e, per essa, al suo presidente D'Onofrio. Il ricorrente replica che la valutazione di ammissibilità delle ditte era stata svolta dal precedente presidente della commissione aggiudicatrice, ragion per cui i giudici fondano il ragionamento sul teorema del "non poteva non sapere".

Quanto, poi, all'anomalia rappresentata dall'apposizione dei punteggi a matita, successivamente contrassegnati a penna, si tratta di mera irregolarità, addebitabile a prassi scorretta o ad inesperienza dei commissari, insuscettibile di assurgere a prova dell'illegittimità, come in precedenza rilevato anche dal Tribunale del riesame. 2.2. Violazione di legge penale sostanziale e vizio di motivazione. I giudici di secondo grado hanno ritenuto la penale responsabilità del ricorrente senza affermare alcunché in ordine all'esistenza di conversazioni, contatti, passaggi di denaro tra le ditte interessate e D'Onofrio, venendo meno all'obbligo di corretta motivazione.

L'inosservanza/erronea applicazione della legge penale è ampiamente dimostrata anche dall'opposto orientamento manifestato dal Tribunale del riesame Di Napoli, il quale ha ritenuto l'insussistenza dei gravi indizi a carico dell'appellante. 2.3. Erronea applicazione dell'art. 353 cod. pen. e mancanza del dolo. Manca innanzitutto la tipicità del reato di turbativa di asta. In particolare, i giudici ipotizzano la collusione del ricorrente, senza avere la prova di alcun rapporto collusivo con il Comune o con la ditta Termotetti tra i quali è avvenuta la dazione di 100.000 euro, e senza dichiarazioni di collaboranti o altri elementi che deponessero per l'esistenza di un rapporto collusivo tra D'Onofrio e Termotetti.

La condotta del ricorrente è inoltre priva dei requisiti di artificio, inganno, menzogna, concretamente idonei a conseguire la realizzazione del reato. Infatti, la gara, sotto l'aspetto tecnico, vedeva collocata nella prima posizione della graduatoria una società successivamente esclusa dalla gara per ragioni di interdittiva antimafia, seguita appunto da Termotetti. La commissione, riformulando la graduatoria, assegnava, dunque, il primo posto a Termotetti la quale offriva un ribasso maggiore rispetto alla partecipante concorrente.Di conseguenza, la ditta Termotetti si aggiudicava la gara non in virtù del punteggio acquisito a fronte della valutazione dell'offerta tecnica, di competenza della commissione, ma per quella economica, alla cui valutazione sfugge ogni possibile discrezionalità, essendo ancorata alla constatazione di un dato meramente numerico, a nulla valendo, quindi, il rilievo delle "macroscopiche anomalie", in realtà riducibili - come si è detto - a mere irregolarità amministrative.. 2.4.

Inosservanza dell'art. 192 cod. proc. pen. sulla valutazione della prova. Il ricorrente riassume il contenuto dei predetti motivi per concludere nel senso dell'inesistenza di indizi, vieppiù gravi precisi e concordanti, che depongano per la responsabilità di D'Onofrio, il quale avrebbe dovuto, quindi, essere assolto perché il fatto non costituisce reato è o perché il fatto non sussiste.

3. Avverso la sentenza presenta ricorso altresì Ernesto Palermiti, per il tramite del suo difensore avvocato Amedeo Barletta, articolando i seguenti motivi di ricorso. 3.1. Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento al travisamento della prova. La sentenza d'appello si caratterizza per una carenza motivazionale già sul piano grafico, che si traduce in molteplici travisamenti delle prove. Travisa la stessa imputazione là dove parla di "delibera", piuttosto che di "determina dirigenziale", e giunge, per tal via, a travisare anche la prova, dal momento che dalle intercettazioni non emerge affatto che Raucci avesse formato la "determina" sottoscritta da Palermiti, il riferimento essendo, invece, all'ordinanza comunale, firmata lo stesso giorno dal Sindaco (ed avente sempre a tema i rifiuti).

In secondo luogo, secondo la sentenza, il disciplinare di gara contenuto nella determina avrebbe previsto che la ditta vincitrice dovesse anche avere la piattaforma per il conferimento finale dei rifiuti, aggiungendo che la Termotetti non ne era dotata. In realtà, la determina in considerazione stabiliva che fosse affidato il servizio con cottimo fiduciario e non conteneva alcuna disciplina specifica della gara, il disciplinare essendo accluso alla lettera di invito. Non è poi vero che nella prima lettera d'invito si restringeva la partecipazione alle società che avessero la piattaforma per il conferimento finale dei rifiuti; soprattutto, non è vero che il primo disciplinare contenesse una restrizione di tal tipo, che sarebbe stata successivamente superata per intercessione o a seguito delle richieste collusive di Termotetti.

Né è possibile oÀ) che si sia introdotta tale modifica per determinare esorbitanti lievitazione dei costi nell'interesse di Termotetti. Il secondo invio della lettera di invito è dipeso semplicemente dal ritardo con cui è stata recapitata la prima lettera, ritardo che non ha consentito alle ditte - tra cui la stessa Termotetti - di approntare un'adeguata offerta. Infatti, come si evince dal confronto tra le due versioni della lettera d'invito, nella seconda missiva si pone soltanto rimedio a un errore contenuto nella prima, ampliando il requisito della partecipazione agli intermediari, essendo però chiaro che Termotetti - la quale oltretutto, in qualità di responsabile del servizio di raccolta, era detentrice dei rifiuti e non poteva, dunque, qualificarsi come intermediario - aveva già i requisiti richiesti nella prima lettera.

Anche in tal caso, il travisamento della prova contribuisce a far ravvisare un'illegittimità inesistente nella procedura ed induce a ritenere erroneamente provata la presenza di un vantaggio per Termotetti. 3.2. Vizio di motivazione, errata applicazione della legge penale e inosservanza degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. Erra la Corte quando fraintende il motivo dedotto in appello, ritenendo che l'attuale ricorrente volesse configurare la fattispecie in termini di danno piuttosto che di pericolo. Piuttosto, la difesa di Palermiti mirava a evidenziare l'impossibilità di realizzare il reato per come puntualmente descritto nel capo di imputazione.

Infatti, da un lato, non è vero che il disciplinare fosse stato redatto da Raucci; dall'altro lato, la previsione della possibile partecipazione di intermediari (tra cui, come detto, tra l'altro, non rientrava Termotetti) mai avrebbe potuto determinare una lievitazione dei costi, posto che la determina stabiliva prezzi di gestione delle singole frazioni di rifiuto rispetto alle quali le ditte partecipanti avrebbero offerto un ribasso. Da ciò deriva altresì un difetto di correlazione tra accusa e condanna. 3.3. Erronea motivazione quanto all'esclusione delle attenuanti generiche.

I giudici ignorano la condotta processuale dell'imputato, la circostanza che egli si sia reso da subito disponibile a rispondere alle domande poste dal giudice inquirente - disponibilità reiterata all'esito del 415-bis cod. proc. pen. e in udienza preliminare, poi convertita in abbreviato -; trascura l'immacolata carriera di pubblico funzionario del ricorrente; ascrive a questi un «maneggio dei soldi pubblici», mentre, al contrario, nonostante potesse procedere con l'affidamento diretto, Palermiti ha instaurato una procedura di cottimo fiduciario, guadagnando una riduzione del prezzo posto a base d'asta, a vantaggio dell'ente comunale.4.

Presenta, infine, ricorso Francesco Iavazzi che, per il tramite dei suoi difensori, avvocati Giuliano Dominici e Gennaro Iannotti, deduce vizio di motivazione quanto alla conferma delle statuizioni civili. Il ricorrente premette che, per il caso in cui il giudice dell'impugnazione debba dichiarare la prescrizione del reato e al contempo decidere sulle statuizioni civili già disposte in primo grado convivono, allo stato, due distinti orientamenti entrambi comunque disattesi dalla sentenza impugnata. Secondo l'orientamento consolidatosi a partire da Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244273, sarebbe «pacifica, in materia di statuizioni civili, l'affermazione che nel giudizio di impugnazione, il giudice, nel dichiarare estinto per prescrizione il reato per il quale è intervenuta condanna, deve decidere sull'impugnazione agli effetti delle disposizioni dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili, non essendo sufficiente, ai fini della conferma della condanna al risarcimento del danno, dare atto della insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

In tal caso, infatti, il giudice dell'impugnazione è tenuto ad esaminare la ricorrenza degli elementi che confermino il giudizio di responsabilità secondo lo standard probatorio di cui all'art. 533 cod. proc. pen.» (il ricorrente richiama Sez. 6, n. 15138 del 09/11/2021, dep. 2022, Marra, non mass.). Per contro, la Consulta (sent. Corte cost. n. 182 del 2021) ha ritenuto che il giudice dell'impugnazione penale spogliatosi della cognizione sulla responsabilità penale dell'imputato a seguito di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, deve provvedere in applicazione dell'articolo 578 cod. proc. pen. sull'impugnazione ai soli effetti civili confermando, riformando o annullando la condanna già emessa nel grado precedente sulla base di un accertamento che impinge unicamente sugli elementi costitutivi dell'illecito civile, senza poter riconoscere, neppure incidentalmente, la responsabilità dell'imputato per il reato estinto.

Ciò premesso, il ricorrente deduce quanto segue. 4.1. Errata dichiarazione di estinzione del reato luogo di proscioglimento nel merito. Quanto al capo C), I giudici argomentano da risultanze riguardanti altri soggetti, e cioè il coimputato Raucci e tale Lorenzo Tani - costui nemmeno imputato e mai escusso - nonché dall'esito delle procedure di gara, che avrebbe avvantaggiato il ricorrente. Fondano, dunque, l'ipotesi accusatoria sul mero cui prodest: ragionamento ipotetico che si risolve, tuttavia, in una chiara inversione dell'onere probatorio e dimostra, per contro, l'insussistenza di elementi di accusa.Discorso non dissimile vale per la motivazione sul capo N), fondata sull'assunto per cui dietro Termotetti ci sia Impresud, società di Iavazzi, assunto a sua volta inferito dalla mera esistenza di un contratto di noleggio di mezzi tra le due società, e destituito di fondamento in sede cautelare.

Ne consegue l'illogicità processuale della motivazione. Premesso l'obbligo di prendere in considerazione le specifiche deduzioni difensive anche ai fini dell'art. 578 cod. pen., a titolo esemplificativo, il ricorrente deduce carenza di motivazione in rapporto ai seguenti aspetti. Quanto al capo C), in appello la difesa, trascrivendo i passaggi dell'interrogatorio di garanzia del coimputato Raucci, aveva osservato come costui, nel corso delle sue liberatorie e ben apprezzate ammissioni, avesse ripetutamente scagionato del tutto Iovazzi. Quanto al capo N), che postulava l'intercessione dell'attuale ricorrente presso un componente della commissione aggiudicatrice affinché questi ponesse in essere condotte volte a garantire l'aggiudicazione del servizio a Termotetti, era stato rilevato: che non vi è alcuna traccia di qualsiasi forma di contatto tra l'imputato ed esponenti del Comune di Casagiove; che, diversamente da quanto si legge nell'atto d'accusa, ad aggiudicarsi la gara era peraltro stata una ditta diversa (Alba Paciello); che, una volta ancora, il reo confesso Raucci aveva recisamente escluso qualsiasi coinvolgimento di Impresud e di Iavazzi (quale suo rappresentante) nel cartello illecito. 4.2.

Errata conferma delle statuizioni civili. Quale che sia l'orientamento preferito dal giudice di legittimità in tema di statuizioni civili, si conclude, dunque, che non risulta alcuna motivazione nella sentenza, la quale si limita a confermare le statuizioni civili.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Premesso che il procedimento ha ad oggetto il sistema che ha caratterizzato le procedure di gara indette nel 2014 dai Comuni di Piedimonte Matese e Casagiove, con le quali sono stati affidati alla società Termotetti e altre società riconducibili al gruppo (tra cui Impresud, dell'attuale ricorrente Iavazzi) il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, va precisato che la sentenza della Corte di appello, nel rispondere alle specifiche deduzioni difensive, salva la dichiarazione dell'estinzione dei reati (con l'eccezione del capo E) per intervenuta prescrizione, richiama l'ampia ricostruzione in fatto operata in primo grado, a seguito di giudizio abbreviato.ork Va quindi precisato che i giudici del Tribunale avevano valorizzato, tra l'altro, le molto dettagliate dichiarazioni - ritenute credibili e, comunque, per molti versi riscontrate dalle indagini (attraverso altre testimonianze, intercettazioni e perquisizioni) - di due testi, operatori qualificati nel settore in oggetto, i quali avevano analiticamente descritto l'esistenza, nei Comuni dell'alto casertano, di un sistema consolidato di accordi collusivi, per un verso, tra ditte partecipanti alle gare inerenti alla gestione dei rifiuti e, per altro verso, tra tale cartello di imprese e amministratori pubblici (precisando, peraltro, che l'appalto per il conferimento delle frazioni recuperabili e non recuperabili provenienti dalla raccolta differenziata consentiva di realizzare alle imprese forti guadagni, a spese dell'ente pubblico, attraverso un meccanismo criminoso noto come "trucco delle pesate", volto a far apparire il numero di tonnellate di rifiuti consegnate ampiamente superiore a quello realmente conferito).

Ciò detto, tutti e tre i ricorsi sono infondati e devono essere, quindi, rigettati.

2. Si muove dall'impugnazione di Gennaro D'Onofrio, imputato del capo N), nella qualità di Presidente della commissione aggiudicatrice che ha favorito la società Termotetti, il quale conclude chiedendo l'annullamento della sentenza ex art. 620, lett.

d) e h) cod. proc. pen., e si precisa, in proposito, che nessun rilievo può ovviamente avere, in questa fase e dopo due giudizi di merito "a cognizione piena", l'esito del giudizio cautelare, più volte invocato dal ricorrente anche nel corpo del ricorso. 2.1. Per il resto, i primi due motivi (violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata) appaiono meramente reiterativi di deduzioni cui il giudice dell'appello ha fornito sintetica ma completa e coerente risposta, e sollecita peraltro un giudizio sulla piattaforma probatoria che esula dalla competenza di questa Corte, giudice di mera legittimità. 2.2.

Alla stessa conclusione deve giungersi per il terzo motivo, in cui si eccepisce l'insussistenza dell'elemento soggettivo ed in relazione al quale i giudici di merito hanno argomentato sì sul piano inferenziale - come d'altronde inevitabilmente accade in materia di dolo -, ma in modo non manifestamente illogico, evidenziando l'implausibilità che un presidente di commissione ignorasse una pacifica causa di preclusione alla partecipazione alla gara pubblica, in un contesto, va aggiunto, in cui i "segnali di allarme" erano particolarmente forti.

3. Venendo al ricorso presentato da Ernesto Palermiti (membro della commissione aggiudicatrice della procedura ad evidenza pubblica finalizzata all'aggiudicazione del servizio di igiene urbana del Comune di Piedinnonte Matese), va premesso che la responsabilità dell'imputato affonda nelle dichiarazioni Scialdone (uno dei due testi-chiave cui si è fatto riferimento nella premessa), il quale aveva sottolineato il fondamentale ruolo svolto dal ricorrente nel Comune, rappresentando la sua nomina quale membro della commissione giudicatrice un momento cruciale del programma illecito, e ha trovato riscontri nelle intercettazioni di Raucci (dominus di Termotetti), che del ricorrente parla come di un elemento interno al sistema. 3.1.

Ciò premesso, quanto al primo motivo, sul travisamento della prova, esso appare piuttosto teso a sollecitare una diversa valutazione in fatto, preclusa a questa Corte. Anche, d'altronde, ad ammettere un'eventuale confusione tra "determina" e "delibera" in alcuni passaggi motivazionali, tale errore non scalzerebbe la conclusione, raggiunta in modo coerente ed ampiamente argomentato soprattutto dal giudice di primo grado anche per altre vie, secondo cui Palerrniti era «pienamente implicato nelle dinamiche affaristiche tra l'imprenditore e le istituzioni comunali» e che ebbe un ruolo di primo piano nella realizzazione della contestata turbativa d'asta.

A conclusioni analoghe deve giungersi quanto alle deduzioni sulla allegazione del disciplinare di gara alle lettere di invito e, quindi, alla successione cronologica degli eventi, analiticamente illustrata dalla pronuncia di primo grado, la cui considerazione è comunque preclusa a questa Corte, in quanto implicherebbe una non consentita rivalutazione della piattaforma probatoria. Valore meramente suggestivo hanno, infine, le repliche difensive relative alle affermazioni sulla lievitazione dei costi nell'interesse di Termotetti. Sul punto, sia sufficiente il rilievo per cui la scelta di consentire la partecipazione alla gara degli intermediari implicava la necessità di pagare anche questi, dovendo peraltro il Comune — specificano i giudici del merito — oltretutto sopportare i costi di smaltimento della frazione recuperabile (assimilata nel disciplinare di gara ai rifiuti non riciclabili) per la quale, invece, normalmente i consorzi di filiera e le piattaforme autorizzate consentono proventi economici al Comune. 3.2.

Quanto al secondo motivo, anche a tacere della consolidata giurisprudenza di questa Corte che, ai fini della rilevanza del vizio, esige una concreta lesione del diritto di difesa (per tutte, Sez. 2, n. 21089 del 29/03/2023, Saracino, Rv. 284713; Sez. 6, n. 10140 del 18/2015, Bossi, Rv. 262802; Sez. 6, n. 47527 del 13/11/2013, Di Guglielmi, Rv. 257278), nel caso di specie, non si ravvisa alcuna discrepanza tra sentenza e accusa. Né ha pregio la considerazione secondo cui la lievitazione dei costi, e con essa l'integrazione del reato, sarebbe stata preclusa dal meccanismo delle offerte al ribasso, posto che correttamente la Corte di appello ha replicato che il delitto di turbativa di asta è di pericolo, non di danno, e considerato altresì quanto appena riferito a proposito della necessità di pagare anche gli intermediari, oltre che sul mancato guadagno in relazione alla frazione recuperabile dei rifiuti. 3.3.

Il terzo motivo, sulle attenuanti generiche, non può essere accolto. Rappresenta un principio consolidato che la motivazione in tema di circostanze attenuanti generiche è espressione di un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in. sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (er tutte, Sez. 6 n. 57565 del 15 novembre 2018, Giallombardo Rv. 274783). Ad analoga deduzione in appello, la Corte di appello ha risposto di condividere il giudizio del Tribunale di ritenere l'imputato non meritevole delle attenuanti in oggetto, in considerazione della condotta denotante «totale mancanza di scrupoli», senza che a questa Corte sia consentito, dunque, sindacare tale valutazione.

4. Va, infine, esaminato il ricorso di Francesco Iavazzi. 4.1. Quanto alla dedotta erroneità della dichiarazione di estinzione del reato in luogo del proscioglimento, con riferimento sia al capo C), sia al capo N) di imputazione, la sentenza impugnata ritiene pacifica la responsabilità dell'imputato. Nel giudizio di primo grado era emerso che, in virtù di un accordo tra Termotetti e Impresud - di cui Iavazzi era legale rappresentante e che non possedeva i necessari requisiti di onorabilità - quest'ultima non avrebbe partecipato alla gara ma, stipulando un contratto di avvalimento, avrebbe fornito a Termotetti i mezzi e i requisiti tecnici, oltre alle conoscenze e alla rete di rapporti intessuti nel tempo da Iavazzi, per partecipare alla procedura di evidenza pubblica del Comune di Piedimonte Matese, realizzando così indirettamente, comunque, il suo guadagno. 4.2.

Avendo i giudici di merito ritenuto provata la responsabilità dell'imputato - peraltro con valutazione fondata, oltre che su elementi inferenziali, altresì sulle dichiarazioni di testi-chiave -, perdono conseguentemente rilievo le deduzioni contenute nel secondo motivo di ricorso, relative ai criteri per la valutazione della responsabilità ai fini delle statuizioni civili.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna Palermiti e Iavazzi alla rifus