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Sentenza — n. 34519/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court allows appeal against resistance to public officials, ruling multiple victims trigger statutory penalty increase.

Numero d'incarto Sentenza — n. 34519/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the first-instance judgment and remanded the case for retrial. The defendant, Faye Moussa, was originally convicted of resisting public officials but received a reduced sentence without a penalty increase. The court held that violence against three separate officers constituted a formal concurrence of crimes under Article 81 of the Penal Code, mandating a higher penalty. Consequently, the lower court failed to apply the mandatory statutory increase for offenses committed against multiple officials.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 81, comma 1 cod. pen.: When violence or threats are used against multiple public officials performing official duties, the conduct constitutes a formal concurrence of crimes, requiring the judge to apply the statutory penalty increase provided by law.

Parole chiave

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resistance to public officials formal concurrence of crimes penalty increase statute multiple victims offense Cassazione annullamento errore nella commisurazione della pena pene condizionali proporzionalità della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
pen.) e ridotta la pena in ragione del rito abbreviato prescelto, condannava Moussa Faye a due mesi e venti giorni di reclusione per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 cod.
Art. 81, comma 1 cod. pen.
273771, in tema di resistenza a pubblico ufficiale, integra un concorso formale di reati, a norma dell'art. 81, comma primo, cod.
Art. 569, comma 4 cod. proc. pen.
Gli atti vanno, dunque, trasmessi al giudice dell'appello per il giudizio, ai sensi dell'art. 569, cornnna 4, cod.
art. 62-bis cod. pen
Con la sentenza in epigrafe, il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo, previa concessione delle attenuanti generiche (art. 62-bis cod.
art. 337 cod. pen
Le citate Sezioni unite Apolloni, dopo aver precisato c:he il bene giuridico della fattispecie di cui all'art. 337 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U. n. 40981 del 22/02/2018, Apolloni, Rv. 273771
Il ricorrente ricorda, infatti, come, secondo l'insegnamento di Sez. U. n. 40981 del 22/02/2018, Apolloni, Rv. 273771, in tema di resistenza a pubblico ufficiale, integra un concorso formale di reati, a norma dell'art.
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Testo completo

la seguente SENTENZA su ricorso proposto da Faye Moussa, nato in Senegal il 06/12/2001 avverso la sentenza del 12/01/2023 del Tribunale di Bergamo; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Ombretta Di Giovine; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Raffaele Piccirillo, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia accolto e la sentenza annullata con rinvio. 0-k

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo, previa concessione delle attenuanti generiche (art. 62-bis cod. pen.) e ridotta la pena in ragione del rito abbreviato prescelto, condannava Moussa Faye a due mesi e venti giorni di reclusione per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.), per aver usato violenza •e minaccia nei confronti di tre pubblici ufficiali in servizio presso la stazione dei Carabinieri di Bergamo opponendosi ai medesimi mentre eseguivano un atto del proprio ufficio.

2. Avverso la sentenza propone ricorso per saltum il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Brescia, il quale articola un unico motivo in cui deduce erronea applicazione della legge penale, quanto al mancato aumento della pena per il concorso formale di reati. Il ricorrente ricorda, infatti, come, secondo l'insegnamento di Sez. U. n. 40981 del 22/02/2018, Apolloni, Rv. 273771, in tema di resistenza a pubblico ufficiale, integra un concorso formale di reati, a norma dell'art. 81, comma primo, cod. pen., la condotta di chi, nel medesimo contesto fattuale, usa violenza o minaccia per opporsi a più pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio mentre compiono un atto del loro ufficio o servizio. Ne desume che, risultando sin dal capo di imputazione che l'imputato aveva usato violenza e minaccia nei confronti di tre pubblici ufficiali, in violazione dell'art. 81, comma 1, cod. pen., il Giudice ha omesso il dovuto aumento di pena da questo disposto.

2. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e successive modificazioni, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Le citate Sezioni unite Apolloni, dopo aver precisato c:he il bene giuridico della fattispecie di cui all'art. 337 cod. pen. consiste nel regolare funzionamento della pubblica amministrazione, ritengono che quest'ultima vada intesa come organizzazione complessa, costituita sia dai beni materiali strumentali al raggiungimento delle finalità pubbliche, sia dalle persone che per essa agiscono. Ne desumono l'identificazione tra persona fisica incaricata dell'ufficio o del servizio e pubblica amministrazione. Argomentano che, costituendo il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio lo strumento della estrinsecazione della Pubblica Amministrazione nel mondo giuridico, l'interesse al buon funzionamento della pubblica amministrazione vada inteso in senso ampio, comprendendo anche la sicurezza e la libertà di determinazione e di azione degli organi pubblici, mediante la protezione delle persone fisiche che singolarmente o in collegio ne esercitano le funzioni o ne svolgono i servizi.

Concludono, dunque, per la sussistenza di una pluralità di reati là dove l'azione si diriga verso più persone, con conseguente applicazione del regime di concorso formale dei reati.

2. Nel caso di specie, l'imputato ha usato violenza e minaccia nei confronti di tre Carabinieri, sicché, in virtù dell'art. 81, comma 1, cod. pen., i giudici avrebbero dovuto disporre il relativo aumento di pena.

3. La sentenza va, conseguentemente, annullata. Prevedendo l'art. 81, comma 1, cod. pen. l'aumento "fino al triplo" e sussistendo, quindi, margini di discrezionalità nella quantificazione della pena, l'annullamento va disposto con rinvio. Gli atti vanno, dunque, trasmessi al giudice dell'appello per il giudizio, ai sensi dell'art. 569, cornnna 4, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per il giudizio di secondo grado alla Co