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Sentenza — n. 34402/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34402/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34402/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di Cassazione, Sesta Sezione Penale, con il dispositivo riportato nel ruolo di udienza del 10 maggio 2023 in relazione al ricorso n. 3906/2023, ha disposto l'annullamento della sentenza impugnata con riferimento al termine di cui all'art. 165, comma 6, cod. pen. e al pagamento della somma disposta ex art. 165, comma 4, cod. pen., rigettando nel resto il ricorso.

Regesto Legislator

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art. 322- quater cod. pen, art. 165 comma 6 cod. pen, art. 165 comma 4 cod. pen; Sentenza — n. 34402/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 3906/2023, ha disposto l'annullamento della sentenza impugnata con riferimento al termine di cui all'art. 165, comma 6, cod. pen. e al pagamento della somma disposta ex art. 165, comma 4, cod. pen., rigettando nel resto il ricorso.

Parole chiave

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spese di ripristino correzione di errore materiale ripristino dello stato precedente restituzione del termine sanatoria del vizio procedurale diritto alla riparazione dell'opera

Disposizioni normative citate

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art. 322- quater cod. pen
art. 165 comma 6 cod. pen
Pertanto il dispositivo, come corretto,risulterà il seguente "Annulla la sentenza impugnata con riferimento al termine di cui all'art. 165 comma 6 cod. pen.
art. 165 comma 4 cod. pen
e al pagamento della somma disposta ex art. 165 comma 4 cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Loroni Cristian, nato a Cingoli il 02/09/1977 avverso la sentenza del 10/05/2023 della Corte di Cassazione di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Cassazione, Sesta Sezione Penale, con il dispositivo riportato nel ruolo di udienza del 10 maggio 2023 in relazione al ricorso n. 3906/2023, ha disposto l'annullamento della sentenza impugnata con riferimento al termine di cui all'art. 165, comma 6, cod. pen. e al pagamento della somma disposta ex art. 165, comma 4, cod. pen., rigettando nel resto il ricorso.

2. In sede di redazione della sentenza si è rilevato che il dispositivo è inficiato da evidente errore materiale poiché non è stata individuata l'autorità giudiziaria alla quale va rimesso il giudizio sui punti della decisione oggetto di accoglimento dell'imputato che sollecitava la fissazione del termine e la determinazione della somma da versa'a titolo di riparazione pecuniaria /tenuto conto dei pagamenti già effettuati. E' stata, pertanto, fissata di ufficio l'odierna udienza per procedere, con rito de plano, alla correzione dell'errore.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va disposta, come precisato in dispositivo, la correzione dell'errore materiale che inficia il dispositivo riportato nel ruolo di udienza del 10 maggio 2023 dal momento che nella statuizione di annullamento sul punto della quantificazione della somma determinata a titolo di riparazione pecuniaria ai sensi dell'art. 322- quater cod. pen., pagamento cui è subordinato il beneficio della pena sospesa, l'autorità che dovrà riesaminare la questione chR deve essere individuata nella 74,, ) Corte di appello di Perugia. Pertanto il dispositivo, come corretto,risulterà il seguente "Annulla la sentenza impugnata con riferimento al termine di cui all'art. 165 comma 6 cod. pen. e al pagamento della somma disposta ex art. 165 comma 4 cod. pen. e rinvia per nuovo giudizio su detti punti alla Corte di appello di Perugia. Rigetta nel resto il ricorso".

P.Q.M.

Dispone la correzione del dispositivo riportato nel ruolo dell'udienza del 10 maggio 2023 in relazione al ricorso n. 3906/2023 nel senso che prima delle parole "rigetta nel resto il ricorso" siano inserite le seguenti parole "e rinvia per nuovo giudizio su detti punti alla Corte di appello di Perugia". Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso il 7 luglio 2023 Il Consigliere relato