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Ordinanza — n. 34400/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for generic legal qualification error without manifest error in drug detention case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34400/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano due to its generic nature. The appellant argued for a different legal qualification of drug detention under Article 73, Paragraph 5 of D.P.R. 309/90, but failed to demonstrate a manifest error. The court ruled that such vague challenges violate procedural limits on cassation appeals regarding legal qualification.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90: An appeal based on erroneous legal qualification is inadmissible unless it demonstrates a manifest error where the qualification is immediately and indisputably eccentric to the charge.

Parole chiave

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manifest error standard legal qualification appeal drug detention offense cassation inadmissibility procedural de plano imputazione per reati di stupefacenti guida in stato di ebbrezza qualificata gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
309/90; considerato che in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023
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Testo completo

eguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Ayoube Benrahal, nato in Marocco il 01/05/1993 avverso la sentenza del 03/03/2023 emessa dal Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Alessandria; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Debora Tripiccione OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto in ricorso è generico, limitandosi ad invocare, in termini assertivi e senza prospettare alcun errore manifesto in cui sarebbe incorso il Giudice, una diversa qualificazione giuridica della condotta di detenzione di stupefacenti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90; considerato che in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che, come nel caso di specie, denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de