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Ordinanza — n. 34392/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34392/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34392/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Konti Dorian, nato in Albania il 25/03/1984 avverso la sentenza del 20/12/2022 emessa dalla Corte d'appello di Venezia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Debora Tripiccione OSSERVA Rilevato che il ricorso denuncia il vizio di violazione di legge in quanto la sentenza impugnata, nonostante la rinuncia ai motivi di impugnazione concernenti l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, non si è limitata a valutare la congruità del trattamento sanzionatorio, ma ha anche argomentato in ordine all'infondatezza dei motivi rinunciati; ritenuto che, in disparte ogni considerazione sulla concreta sussistenza di un interesse a ricorrere, il ricorso investe una parte della motivazione oggetto di rinuncia, che, sebbene irrituale, è, comunque, superata dall'effetto preclusivo sul punto conseguente all'intervenuto concordato in appello; ritenuto che, in tema di concordato in appello, sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati ed a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (cfr.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 34392/2023 — snpen · Corte di Cassazione: seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Konti Dorian, nato in Albania il 25/03/1984 avverso la sentenza del 20/12/2022 emessa dalla Corte d'appello di Venezia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Debora Tripiccione OSSERVA Rilevato che il ricorso denuncia il vizio di violazione di legge in quanto la sentenza impugnata, nonostante la rinuncia ai motivi di impugnazione concernenti l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, non si è limitata a valutare la congruità del trattamento sanzionatorio, ma ha anche argomentato in ordine all'infondatezza dei motivi rinunciati; ritenuto che, in disparte ogni considerazione sulla concreta sussistenza di un interesse a ricorrere, il ricorso investe una parte della motivazione oggetto di rinuncia, che, sebbene irrituale, è, comunque, superata dall'effetto preclusivo sul punto conseguente all'intervenuto concordato in appello; ritenuto che, in tema di concordato in appello, sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati ed a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (cfr.

Parole chiave

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motivi di cassazione concorso di motivi di sospensione motivazione inadeguata delle censure costituzionali rinuncia alla motivazione remissione della pena clausola di coscienza
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Konti Dorian, nato in Albania il 25/03/1984 avverso la sentenza del 20/12/2022 emessa dalla Corte d'appello di Venezia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Debora Tripiccione OSSERVA Rilevato che il ricorso denuncia il vizio di violazione di legge in quanto la sentenza impugnata, nonostante la rinuncia ai motivi di impugnazione concernenti l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, non si è limitata a valutare la congruità del trattamento sanzionatorio, ma ha anche argomentato in ordine all'infondatezza dei motivi rinunciati; ritenuto che, in disparte ogni considerazione sulla concreta sussistenza di un interesse a ricorrere, il ricorso investe una parte della motivazione oggetto di rinuncia, che, sebbene irrituale, è, comunque, superata dall'effetto preclusivo sul punto conseguente all'intervenuto concordato in appello; ritenuto che, in tema di concordato in appello, sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati ed a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (cfr.

Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec