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Ordinanza — n. 34391/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because filed directly by the accused violating procedural rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34391/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it was filed directly by the accused in violation of Article 613 of the Code of Criminal Procedure. The lower court's judgment was challenged without first exhausting the proper appeal channels required by law. Consequently, the appeal was rejected and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: A criminal appeal must be filed by the public prosecutor or the civil party; a direct appeal by the accused is inadmissible as it violates the statutory requirements for initiating a valid legal relationship of appeal.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility direct appeal by accused Code of Criminal Procedure procedural exhaustion requirement court costs and fine costi della perizia imparzialità del perito violazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen., as modified by Law n. 103 of 2017
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Iapichello Fabrizio nato a Gela il 12/11/1988 avverso la sentenza del 28/03/2023 emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Messina; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Debora Tripiccione OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile, perché direttamente proposto e sottoscritto dall'imputato in violazione di quanto disposto dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017. Ciò impedisce in via originaria l'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13