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Ordinanza — n. 34390/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34390/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34390/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Costa Giovanni, nato a Cave il 22/07/1953 avverso la sentenza del 19/12/2022 emessa dalla Corte d'appello di Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Debora Tripiccione OSSERVA Rilevato che il ricorrente deduce con un unico motivo di ricorso vizi di violazione di legge di motivazione in relazione alla congruità della pena inflitta ed all'aumento a titolo di continuazione; ritenuto che, in tema di concordato in appello, sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati ed a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (cfr.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 34390/2023 — snpen · Corte di Cassazione: eguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Costa Giovanni, nato a Cave il 22/07/1953 avverso la sentenza del 19/12/2022 emessa dalla Corte d'appello di Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Debora Tripiccione OSSERVA Rilevato che il ricorrente deduce con un unico motivo di ricorso vizi di violazione di legge di motivazione in relazione alla congruità della pena inflitta ed all'aumento a titolo di continuazione; ritenuto che, in tema di concordato in appello, sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati ed a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (cfr.

Parole chiave

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pena convenzionale sanzioni penali adeguamento della pena modalità di calcolo dell'ammenda remissione della pena commutazione della pena pecuniaria
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Testo completo

eguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Costa Giovanni, nato a Cave il 22/07/1953 avverso la sentenza del 19/12/2022 emessa dalla Corte d'appello di Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Debora Tripiccione OSSERVA Rilevato che il ricorrente deduce con un unico motivo di ricorso vizi di violazione di legge di motivazione in relazione alla congruità della pena inflitta ed all'aumento a titolo di continuazione; ritenuto che, in tema di concordato in appello, sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati ed a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (cfr.

Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il