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Ordinanza — n. 34389/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34389/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34389/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Ippoliti Andrea, nato a Macerata il 28/05/1978 avverso la sentenza del 29/03/2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Teramo; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Angelo Capozzi OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere trattato con procedura de plano perché il motivo proposto in ordine al vizio di motivazione in ordine alla mancanza dei presupposti ex art. 129 cod. proc. pen. non è consentito in relazione alla tipologia di sentenza impugnata.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34389/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 129 cod. proc. pen. non è consentito in relazione alla tipologia di sentenza impugnata.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali abbandono definitivo del procedimento ammende per infrazione procedurale desistenza dall'azione anticipo delle spese censure procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Ippoliti Andrea, nato a Macerata il 28/05/1978 avverso la sentenza del 29/03/2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Teramo; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Angelo Capozzi OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere trattato con procedura de plano perché il motivo proposto in ordine al vizio di motivazione in ordine alla mancanza dei presupposti ex art. 129 cod. proc. pen. non è consentito in relazione alla tipologia di sentenza impugnata.

Rilevato che è sopravvenuta rinuncia al ricorso da parte dell'imputato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2023 Il Consigrere estensore Il Prescente