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Ordinanza — n. 34388/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34388/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34388/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Smiraglia Settimo Belfiore, nato a Taranto il 03/06/1981 avverso la sentenza del 29/03/2023 del Tribunale di Taranto; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Angelo Capozzi OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché il motivo proposto in ordine al vizio di motivazione in ordine alla mancanza dei presupposti ex art. 129 cod. proc. pen. non è consentito in relazione alla tipologia di sentenza impugnata.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34388/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 129 cod. proc. pen. non è consentito in relazione alla tipologia di sentenza impugnata.

Parole chiave

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ritiro della domanda diritto di sciopero soppressione delle prestazioni rinuncia a pretese di salario motivi di rigore scioglimento del contratto a termine

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Smiraglia Settimo Belfiore, nato a Taranto il 03/06/1981 avverso la sentenza del 29/03/2023 del Tribunale di Taranto; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Angelo Capozzi OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché il motivo proposto in ordine al vizio di motivazione in ordine alla mancanza dei presupposti ex art. 129 cod. proc. pen. non è consentito in relazione alla tipologia di sentenza impugnata.

In tema di patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di motivazione, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2023 Il Consigliee estensore Il Pre 'dent