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Ordinanza — n. 34386/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed de plano for generic grounds against sentencing application violating motivation rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34386/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the grounds were generic and not permitted for sentencing applications. The appellant, Hila Kristjan, challenged a Verona court's application of the penalty, arguing a defect in the reasoning. The court ruled that such appeals are limited to specific statutory violations, rendering the current arguments inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against sentencing applications are inadmissible for generic defects in motivation, being limited to the specific statutory violations enumerated in the law.

Parole chiave

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inadmissible de plano patteggiamento vizio di motivazione sentenza applicativa codice di procedura penale ricorso per cassazione limitazione impugnabilità motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
In tema di patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di motivazione, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337
pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Hila Kristjan, nato in Albania il 18/12/1994 avverso la sentenza del 17/02/203 del Tribunale di Verona; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Angelo Capozzi OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti, oltre ad essere generici, non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata. In tema di patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di motivazione, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2023 Il Consiglier tensore Il Pre iden