Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 34374/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34374/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34374/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Mangano Giuseppe, nato a Palermo il 16/12/1958 avverso la sentenza del 08/03/2022 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio limitatamente alla pena da rideterminarsi ai sensi dell'art. 620 lett. 0, cod. proc. pen.; lette le conclusioni del difensore avv. Riccardo Marretta che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 337 cod. pen; Sentenza — n. 34374/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il procedimento si è svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176 (i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del d.l. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126; ed ancora, dall'art. 16 del d.l. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito in legge 25 febbraio 2022, n. 15).

Parole chiave

Generato dall'IA
sospensione di pena minaccia contro le autorità minaccia all'ordine pubblico agente di polizia reati contro la pubblica autorità reato di coazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 337 cod. pen
Con il primo motivo erronea applicazione dell'art. 337 cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Mangano Giuseppe, nato a Palermo il 16/12/1958 avverso la sentenza del 08/03/2022 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio limitatamente alla pena da rideterminarsi ai sensi dell'art. 620 lett. 0, cod. proc. pen.; lette le conclusioni del difensore avv. Riccardo Marretta che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

.4 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo, a seguito di gravame interposto - per quanto in questa sede di interesse - dall'imputato Giuseppe Mangano avverso la sentenza emessa il 14 luglio 2020 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo, in parziale riforma della decisione ha assolto il predetto dal reato di cui al capo 1 per non aver commesso il fatto e rideterminato la pena inflitta in relazione alla ritenuta responsabilità in ordine al reato di cui al capo 2 (artt. 110, 337 cod. pen.).

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il predetto imputato che con atto del difensore deduce: 2.1. Con il primo motivo erronea applicazione dell'art. 337 cod. pen. in quanto il ritenuto "bloccaggio" del ricorrente da parte degli agenti è assolutamente incompatibile con il tentativo dello stesso di colpire con gomitate gli stessi operanti che lo tenevano bloccato. 2.2. Con il secondo motivo errata applicazione della legge penale e vizio cumulativo della motivazione in relazione alla determinazione della pena quantificata senz'altro in mesi sei di reclusione, senza applicare la diminuzione per il rito.

3. Il procedimento si è svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176 (i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del d.l. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126; ed ancora, dall'art. 16 del d.l. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito in legge 25 febbraio 2022, n. 15).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato per quanto di ragione.

2. Il primo motivo è inammissibile perché sostanzialmente proposto per ragioni in fatto in relazione al doppio conforme accertamento dell'uso della violenza - il ricorrente, bloccato dalla polizia si dimenava colpendo gli agenti con gomitate - al fine di ostacolare il personale di Polizia che cercava di fermare il ricorrente ed il correo, ritenuti responsabili del tentativo di furto.

3. Il secondo motivo è fondato. La Corte di appello, dopo l'assoluzione dell'imputato dal reato di cui al capo 1, ha determinato la pena per il residuo reato di cui all'art. 337 cod. pen., senza alcuna motivazione in ordine al relativo computo, in mesi sei di reclusione, in misura superiore a quella disposta in primo grado che aveva commisurato la pena secondo il cumulo materiale in mesi sei di reclusione prima della riduzione per il rito. All'errore può essere posto rimedio ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. /) cod. proc. pen. rideterminando la pena in mesi quattro di reclusione (p.b. mesi sei di reclusione, ridotta come sopra per il rito).

4. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla pena che ridetermina in mesi quattro di reclusione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena che ridetermina in mesi quat