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Ordinanza — n. 34335/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34335/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34335/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Mejri Achref, nato in Tunisia il 28/12/1994 avverso la sentenza del 02/05/2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trento; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile; rilevato che il ricorso è inammissibile perché presentato per dedurre vizi diversq) da quelli elencati dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: in particolare, l'impugnazione lamenta una erronea qualificazione giuridica del fatto che però non risulta evidente dalla motivazione della sentenza gravata,; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, "senza formalità", ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

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Ordinanza — n. 34335/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: in particolare, l'impugnazione lamenta una erronea qualificazione giuridica del fatto che però non risulta evidente dalla motivazione della sentenza gravata,; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, "senza formalità", ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione sanzione sostitutiva errore nella commisurazione della pena revisione della sentenza penale aggravamento della pena pluralità di motivazioni
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Mejri Achref, nato in Tunisia il 28/12/1994 avverso la sentenza del 02/05/2023 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trento; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile; rilevato che il ricorso è inammissibile perché presentato per dedurre vizi diversq) da quelli elencati dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: in particolare, l'impugnazione lamenta una erronea qualificazione giuridica del fatto che però non risulta evidente dalla motivazione della sentenza gravata,; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, "senza formalità", ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04