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Ordinanza — n. 34333/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against GIP order rejecting plea deal due to lack of statutory standing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34333/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because it targeted an order rejecting a plea bargain, which is not directly appealable. The appellant argued the defendant was not a recidivist since a prior sentence was served under probation, but the court found the order extraneous to the scope of cassation review. Relying on established precedent, the court ruled that such orders are provisional and must be challenged only with the final judgment.

Regesto Legislator

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Art. 444 cod. proc. pen.; Art. 600 cod. proc. pen.: An order by the judge for preliminary investigations rejecting the application of the plea bargain is not directly appealable by cassation as it is not a definitive decision and the specific power to challenge it is deferred until the final judgment.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Plea Bargain Rejection Cassation Admissibility Recidivism Defense Provisional Order Appeal impugnabilità della decisione di rinvio recidiva impugnabilità di decisioni incidentali

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Art. 99 comma 4 cod. pen.
In particolare, il giudicante ha evidenziato che l'imputato risulta recidivo ex art. 99 comma 4 cod.
Art. 600 cod. proc. pen.
art. 99 comma 4 cod. pen
In particolare, il giudicante ha evidenziato che l'imputato risulta recidivo ex art. 99 comma 4 cod. pen.
art. 444 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 33764 del 21/06/2021, Satta
In un caso del tutto sovrapponibile a quello in esame, questa Sezione (Sez. 6, n. 33764 del 21/06/2021, Satta, Rv.
Sez. 7, ord. n. 38931 del 27/05/2016, Mangini
Sez. 3, n. 4743 del 12/12/2007, Agostoni
Sez. 3, n. 39629 del 27/09/2007, Maraia
239248; Sez. 3, n. 39629 del 27/09/2007, Maraia, Rv.
Cass., Sez. 4, n. 50 del 13/01/2000
infatti, va rilevato che il riconoscimento da parte dell'ordinamento di un potere impugnatorio specifico, benché differito, esclude la possibilità di impugnare immediatamente il provvedimento come abnorme (Cass., Sez. 4, n. 50 del 13/01/2000 Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA nei confronti di Marrone Gianluca, nato a Savona il 22/10/1977 avverso l'ordinanza del Tribunale di Savona del 05/04/2023 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di provvedimento impugnato. Invero, il ricorso è relativo ad ordinanza del Gip che ha rigettato la richiesta di applicazione della pena formulata dall'imputato, in ragione della ritenuta non esperibilità del "patteggiamento allargato". In particolare, il giudicante ha evidenziato che l'imputato risulta recidivo ex art. 99 comma 4 cod. pen. e non sussistono i presupposti per escludere la recidiva, e comunque non risulta congrua la pena proposta tenuto conto della particolare gravità dei fatti contestati e dell'assenza di elementi idonei a giustificare la concessione delle attenuanti generiche, anche in forma equivalente alle aggravanti.

Nel ricorso viene dedotta violazione di legge non sussistendo in capo al Marrone alcuna recidiva reiterata, atteso che la precedente condanna è stata espiata in regime di affidamento in prova al servizio sociale terminato con esito positivo. L'ordinanza impugnata è provvedimento estraneo all'ambito oggettivo del ricorso per cassazione. In un caso del tutto sovrapponibile a quello in esame, questa Sezione (Sez. 6, n. 33764 del 21/06/2021, Satta, Rv. 281933 - 01) ha già avuto modo di precisare che «Nella giurisprudenza di codesta Corte è consolidato il principio - condivisibile e con il quale il ricorrente in alcun modo si confronta - secondo cui l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che rigetti la richiesta di applicazione della pena, ex art. 444 cod. proc. pen., non è, stante il principio di tassatività delle impugnazioni, immediatamente e direttamente impugnabile con ricorso per cassazione, considerato che si tratta di un provvedimento non definitivo (in quanto la richiesta può essere riproposta e la pena concordata può essere applicata anche nel giudizio ordinario) e, pertanto, ricorribile solo congiuntamente alla sentenza che definisce il giudizio (Sez. 7, ord. n. 38931 del 27/05/2016, Mangini, Rv. 268476;

Sez. 3, n. 4743 del 12/12/2007, dep. 2008, Agostoni, Rv. 239248; Sez. 3, n. 39629 del 27/09/2007, Maraia, Rv. 238019) ... Nè può ritenersi ammissibile, nei confronti della ordinanza impugnata, il ricorso per cassazione per abnormità ... infatti, va rilevato che il riconoscimento da parte dell'ordinamento di un potere impugnatorio specifico, benché differito, esclude la possibilità di impugnare immediatamente il provvedimento come abnorme (Cass., Sez. 4, n. 50 del 13/01/2000 Rv. 215957) ...». Principi, questi, che il Collegio condivide integralmente e in forza dei quali il ricorso va dichiarato inammissibile.

A tale inammissibilità consegue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, non ravvisandosi elementi dai quali evincere assenza di colpa nella proposizione del ricorso, del pagamento della somma, ritenuta congrua, di tremila euro a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 luglio 2023 onsi