Cassation court dismisses appeal against detention review, ruling time served and sentencing severity do not justify home detention.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the defendant's request to switch from prison to home detention. The defendant argued that over a year in custody and the severity of the sentence should reduce the need for strict measures, but the court found the lower tribunal's assessment of these factors correct. Consequently, the court ruled that the time served and the nature of the crime did not warrant a change in the precautionary measure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 275-bis c.p.p.; Art. 275 c.p.p.: The passage of time in precautionary detention and the subsequent conviction do not automatically justify a change to home detention, as the lower court's comprehensive evaluation of the risk of reoffending remains legally sound.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Nuccio Francesco Paolo, n. Palermo 18/07/1983 avverso l'ordinanza n. 88/23 del Tribunale di Palermo del 16/02/2023 letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del Consigliere Orlando Villoni; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Andrea Venegoni, che ha concluso per l'inammissibilità
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Palermo ha rigettato l'appello proposto da Francesco Paolo Nuccio - nelle more processuali divenuto imputato e condannato in primo grado alla pena di sei anni e dieci mesi di reclusione in ordine ai delitti di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 73, 80 comma 1 lett.
b) e 74 d.P.R. n. 309 del 1990 - avverso l'ordinanza del G.F.p. del medesimo Tribunale del 23 gennaio 2023 che ne aveva respinto l'istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con un unico motivo deduce vizi congiunti di motivazione in ordine al giudizio di esclusiva adeguatezza della misura carceraria espresso dal Tribunale. Il ricorrente espone di essere sottoposto alla misura della custodia in carcere a far data dal 18 ottobre 2021 e pertanto da un anno e sei mesi con conseguente affievolimento in re ipsa dei connotati di attualità e concretezza delle esigenze cautelari originariamente ravvisate a sostegno dell'applicazione della misura. Il Tribunale di Palermo ha correttamente rilevato che il tempo trascorso in regime cautelare deve essere valutato unitamente ad ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all'inizio del trattamento cautelare, salvo poi astenersi da detta valutazione. Sono stati di conseguenza ingiustificatamente non valutati i seguenti elementi:
a) condanna in primo grado alla pena di sei anni e dieci mesi di reclusione a fronte di una richiesta della pubblica accusa di quattordici anni;
b) intervenuto riconoscimento e concessione delle circostanze attenuanti generiche;
c) sopravvenuta disponibilità di una abitazione lontana dal luogo di consumazione dei reati e suscettibile di far cessare i rapporti con i coimputati e congiunti Giovanni e Fabrizio Nuccio;
d) diversità di trattamento con altri imputati, diversi da Cinzia Selvaggio, tutti fruitori del meno grave regime cautelare domiciliare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Esso si limita, infatti, a riproporre le stesse questioni già sottoposte al Tribunale in sede di riesame e da questo adeguatamente scrutinate e congruamente risolte. Correttamente, invero, il Tribunale non ha escluso la possibile rilevanza del decorso del tempo dall'esecuzione della misura, ma, analizzato tale fattore con gli altri elementi presenti nella vicenda (in primis l'intervenuta condanna in primo grado), ha ritenuto che esso non possa costituire motivo sufficiente per l'attenuazione della misura.
Di contro la predetta condanna non ha fatta che confermare la serietà delle accuse, per cui, a fronte di tale sopravvenienza, anche la sola concessione delle attenuanti generiche nel giudizio di merito o la buona condotta in sede di custodia cautelare sono stati congruamente ritenuti elementi tali da non giustificare l'attenuazione del regime cautelare. Allo stesso modo, almeno implicitamente ma in maniera conseguente al principio già espresso da questa Corte di cassazione in diverse pronunce, è stata ritenuta inidonea la misura degli arresti domiciliari con braccialetto, in altra città.
Il giudizio del tribunale del riesame sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce, infatti, pronuncia implicita sulla impossibilità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017, Caterino, Rv. 270463; Sez. 2, n. 43402 del 25/09/2019, Marsili, Rv. 277762 in rel. a Sez. U, n. 20769 del 28/04/2016, Lovisi, Rv. 266652-01). A fronte di tali considerazioni, che appaiono corrette sotto il profilo giuridico perché rispondono ai principi di diritto consolidati e non contraddittorie né illogiche, il ricorso oppone anche una richiesta di rivalutazione quasi nel fatto della vicenda di merito, contestando il ruolo dell'imputato nell'associazione e confrontandolo con quello di altri coimputati, peraltro estranei al presente procedimento incidentale cautelare.
2. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento ciascuno di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, d