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Ordinanza — n. 34316/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed de plano for non-admissible grounds regarding sentencing on request.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34316/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the grounds raised did not fall within the permissible scope for challenges to sentencing on request. The appellant focused solely on the lack of qualification for drug possession under Article 73, paragraph 5 of D.P.R. 309/90, without addressing issues like the expression of will or legal qualification errors. The court ruled that such evaluative errors are only admissible if they constitute manifest errors evident from the text, which were not demonstrated here.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90: Appeals against sentencing on request are limited to specific grounds, excluding general evaluative errors unless they amount to manifest errors evident from the text.

Parole chiave

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sentencing on request inadmissible appeal drug possession manifest error procedural de plano Cassation appeal evaluative error reati qualificati contro gli stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas Kaddche, Rv. 279573 - 01
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Buccheri Giacomo, nato a Niscemi il 18/06/1990 avverso la sentenza del 30/03/2023 del Tribunale di Gela; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano. Nel caso in esame il ricorrente non ha dedotto alcun motivo per i quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso le sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della propria volontà, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, ma esclusivamente, la mancata qualificazione della condotta di detenzione di stupefacenti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, richiedendo, però, una rivalutazione degli elementi considerati per escludere 'tale ipotesi.

Si tratta di doglianze non consentite nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, in quanto la rilevanza dell'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas Kaddche, Rv. 279573 - 01). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec