Cassation appeal dismissed de plano for non-derivable grounds regarding sentencing and leniency application.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible de plano because the grounds raised were not deducible under the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged a plea agreement sentence, alleging a violation of law due to insufficient motivation and the non-application of the particular leniency provision. The Court ruled that such arguments fall outside the specific statutory exceptions to inadmissibility listed in Article 448, paragraph 2-bis, and the particular leniency cause does not qualify as an immediate acquittal reason under Article 129.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 129, cod. proc. pen.; Art. 131-bis, cod. pen. The Court of Cassation holds that a cassation appeal against a plea agreement sentence is inadmissible de plano if the alleged violations of law are not among those exhaustively listed in Article 448, paragraph 2-bis, and that the particular leniency provision does not constitute a ground for immediate acquittal under Article 129.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Spagnulo Antonino, nato a Grottaglie il 28/09/1971 avverso la sentenza del 24/03/2023 del Tribunale di Taranto; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché proposto per motivi non deducibili. In relazione al primo motivo dedotto dal ricorrente, va rilevato che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena su richiesta con cui si deduca, peraltro genericamente, il vizio di violazione di legge per la mancanza della motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337).
Con riguardo alla mancata applicazione della causa di non punibilità della Particolare tenuità del fatto (secondo motivo di ricorso), questa Corte ha affermato che è parimenti inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento fondato sulla mancata applicazione dell'art. 131- bis cod. pen., in quanto siffatta causa di non punibilità non rientra nel novero delle ragioni di immediato proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen., alla cui insussistenza è subordinata la pronuncia che accoglie la richiesta di applicazione di pena concordata (Sez. 4, n. 43874 del 06/10/2016, Chinnenti, Rv. 267926).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2023 Il Consigliere 'Sten re Il