Cassation appeal dismissed as inadmissible due to filing outside the statutory thirty-day deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano because it was filed after the statutory deadline. The appellant submitted the request on September 29, 2022, whereas the thirty-day period for challenging the July 13, 2022, appellate judgment expired on September 27, 2022, accounting for the summer holiday suspension. Consequently, the court rejected the appeal without examining its merits and ordered the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 544, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 585, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if filed after the expiration of the thirty-day period prescribed by law, even if calculated with the suspension for holidays.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Calabrese Anthony, nato a Ragusa il 17/06/1995 avverso la sentenza del 13/07/2022 della Corte d'appello di Catania; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché proposto fuori termine. Invero, a fronte di sentenza pronunciata dalla Corte territoriale in data 13/07/2022, con motivazione depositata il giorno 26/07/2023 (dunque entro l'ordinario termine di quindici giorni previsto dall'art. 544, comma 2, cod. proc.pen.), il termine di trenta giorni per impugnare - ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett.
b) cod. proc. pen. e tenuto conto della sospensione per il periodo feriale intercorrente dal 1° al 31 agosto - scadeva il 27/09/2022. Il ricorso per cassazione risulta depositato in data posteriore (29/09/2022) e dunque esso è tardivo. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giugno 2023 IIo,psigliere e Il Pr