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Sentenza — n. 34306/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34306/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34306/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Procuratore Generale presso la Corte di appello di Genova 2. Bolcano Giorgio, n. Genova 18/11/1952 avverso la sentenza n. 2090/22 della Corte di appello di Genova del 28/09/2022 letti gli atti, i ricorsi e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere Orlando Villani; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi e per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata L

Regesto Legislator

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art. 372 cod. pen, art. 599-bis cod. pen, art. 599-bis cod. proc. pen, art. 159 cod. pen; Sentenza — n. 34306/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Genova ha ribadito la condanna di Giorgio Bolcano per il reato di falsa testimonianza (art. 372 cod. pen.), confermando la pena di due anni di reclusione inflittagli all'esito del giudizio di primo grado.

Parole chiave

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falsa testimonianza testimonianze contraddittorie facoltà di astenersi dal testimoniare attenuazione della pena mancata contestazione dei fatti ritardo ingiustificato dell'azione penale

Disposizioni normative citate

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art. 372 cod. pen
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Genova ha ribadito la condanna di Giorgio Bolcano per il reato di falsa testimonianza (art. 372 cod. pen.), confermando la pena di due anni di reclusione inflittagli all'esito del giudizio di primo grado.
art. 599-bis cod. pen
Ricorso del Procuratore Generale Assenza totale di motivazione in ordine alla proposta di concordato ex art. 599-bis cod. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 159 cod. pen
pen.) commesso il 7 luglio 2015, il relativo termine di prescrizione massima è decorso il 7 gennaio 2023 e che pur aggiungendovi i periodi di sospensione di cui all'art. 159 cod. pen.
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Testo completo

seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:

1. Procuratore Generale presso la Corte di appello di Genova 2. Bolcano Giorgio, n. Genova 18/11/1952 avverso la sentenza n. 2090/22 della Corte di appello di Genova del 28/09/2022 letti gli atti, i ricorsi e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere Orlando Villani; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi e per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata L

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Genova ha ribadito la condanna di Giorgio Bolcano per il reato di falsa testimonianza (art. 372 cod. pen.), confermando la pena di due anni di reclusione inflittagli all'esito del giudizio di primo grado.

2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione sia il Procuratore Generale distrettuale che l'imputato, deducendo i seguenti motivi di censura. 2.1. Ricorso del Procuratore Generale Assenza totale di motivazione in ordine alla proposta di concordato ex art. 599-bis cod. pen. formulata dall'imputato, con assenso espresso del Procuratore Generale distrettuale, nonostante il suo tempestivo inserimento nel fascicolo dibattimentale già per l'udienza del 16 maggio 2022, rinviata d'ufficio a quella del 28 settembre 2022 e nonostante l'accoglimento del concordato proposto dal coimputato Franco Ventura.

Poiché viene dedotto un motivo riguardante la formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, l'espressione del consenso del Procuratore Generale e il difforme contenuto della pronuncia del giudice, il ricorso per cassazione risulta nella specie ammissibile per assoluta mancanza di motivazione. 2.2. Ricorso di Bolcano Giorgio Il primo motivo del ricorso dell'imputato risulta perfettamente sovrapponibile, per contenuto, a quello del Procuratore Generale distrettuale. Con un secondo motivo, il ricorrente deduce la nullità della sentenza anche sotto il profilo del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono fondati e debbono essere accolti.

2. In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen. ed altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170;

Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 27610; Sez. 2, ord. n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969) Ricordato il principio di cui alla prima parte delle massime relative a dette pronunce, ne consegue che - tesi che pare al Collegio del tutto condivisibile - se l'omessa considerazione dell'esistenza stessa del concordato e di conseguenza la totale mancanza di motivazione sul punto, traducendosi in una pronuncia di contenuto evidentemente difforme da quella prospettata nella proposta avanzata dalle parti, sono suscettibili di ricondurre la presente fattispecie all'orientamento ermeneutico testé ricordato, i ricorsi non sono solo ammissibili ma anche fondati, attesa l'evidente svista in cui è incorsa Corte territoriale nel non avvedersi del tempestivo inserimento nel fascicolo processuale della proposta di concordato ex art. 599-bis cod. pen. formulata dall'imputato corredata del consenso espresso dal Procuratore Generale distrettuale.

3. Tutto quanto premesso, deve nondimeno prendersi atto che essendo stato il reato oggetto di condanna (art. 372 cod. pen.) commesso il 7 luglio 2015, il relativo termine di prescrizione massima è decorso il 7 gennaio 2023 e che pur aggiungendovi i periodi di sospensione di cui all'art. 159 cod. pen. (pari a 171 giorni), la sua scadenza è solo stata differita al 28 giugno 2023, ciò che impone l'annullamento della sentenza senza rinvio perché il reato estinto per sopravvenuta prescrizione (art. 129, comma 1, cod. proc. pen.). P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto