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Sentenza — n. 34300/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for assault on police, citing statutory non-punishment bar and merit review.

Numero d'incarto Sentenza — n. 34300/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Maio Guerrino against the Appellate Court's decision to reduce his sentence for assaulting police officers. The defense argued that the statutory cause of non-punishment under Article 131-bis of the Penal Code should apply, claiming the offense lacked habitual violence and was of particular minor gravity. The court held that Article 131-bis is inapplicable to crimes against public security officials by operation of law, while the assessment of the crime's gravity remained a discretionary merit judgment by the lower court.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis c.p.; Art. 336, 337, 341-bis, 343 c.p.: The statutory cause of non-punishment for particular minor gravity is inapplicable to crimes committed against public security officials by operation of law; assessments of objective gravity and subjective culpability remain subject to judicial discretion.

Parole chiave

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non-punishment cause public security officials statutory inapplicability merit judgment review assault on police punibilità pene condizionali circostanza attenuante

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis c.p.
pen., escludendo fra l'altro che il fatto potesse qualificarsi di particolare tenuità ex art. 131-bis cod.
Art. 336 c.p.
Art. 337 c.p.
Art. 341-bis c.p.
Art. 343 c.p.
Art. 133 c.p.
Quanto al reato di cui al capo B), la valutazione della Corte, siccome inerente agli indici di gravità oggettiva del fatto e al grado di colpevolezza dell'agente - peraltro recidivo - alla stregua dell'art. 133, primo comma, cod.
art. 131-bis cod. pen
pen., escludendo fra l'altro che il fatto potesse qualificarsi di particolare tenuità ex art. 131-bis cod. pen.
art. 131-bis c.p
Si osserva tuttavia che la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 27595 del 11/05/2022
pen., integra un motivato apprezzamento di merito (Sez. 4, n. 27595 del 11/05/2022, Omogiate, Rv.
Sez. 5, n. 15658 del 14/12/2018
Sez. 5, n. 15658 del 14/12/2018, dep.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Maio Guerrino Alessandro, nato il 05/03/1973 a Potenza avverso la sentenza del 28/10/2022 della Corte d'appello di Potenza. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Silvia Giorgi; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di appello di Potenza, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere in ordine alla contravvenzione sub C) perché estinta per prescrizione e ha ridotto a mesi 7 di reclusione la pena per i delitti di cui ai capi A) e B) ex artt. 337 e 582-585, 61 n. 2 cod. pen., escludendo fra l'altro che il fatto potesse qualificarsi di particolare tenuità ex art. 131-bis cod. pen. "tenuto conto del precedente penale, uno dei quali specifico, e delle peculiari modalità esecutive del reato contestato".

2. Il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso la citata sentenza e ne ha chiesto l'annullamento, censurandone la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., che non sarebbe preclusa dall'esistenza dell'unico precedente penale per i reati di lesioni personali e danneggiamento. Sono state successivamente depositate conclusioni scritte, con cui il difensore confuta le argomentazioni svolte dal P.G. nella requisitoria.

3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non è fondato.

2. Priva di pregio si palesa la doglianza del ricorrente circa il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.. La Corte territoriale ha argomentato circa il difetto del requisito dell'occasionalità e della particolare tenuità della condotta, con riferimento allo specifico precedente penale da cui l'imputato era gravato. Dato di segno negativo, questo, che, unitamente alle modalità violente della condotta contestata, è stato considerato ostativo alla configurabilità nel caso in esame della particolare tenuità del fatto.

Si osserva tuttavia che la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. con riguardo al reato sub A), non può in ogni caso essere accolta, a prescindere dai rilievi in ordine all'abitualità della condotta e alle peculiari modalità esecutive del reato contestato, dal momento che per i delitti previsti dagli articoli 336, 337 e 341-bis, quando il "fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni, nonché per il delitto previsto dall'articolo 343" opera il divieto ex lege di applicabilità della causa di non punibilità.

A fronte di tale rilievo non possono trovare accoglimento le prospettazioni enunciate dal difensore nelle conclusioni scritte, laddove, in modo peraltro del tutto generico, si limita a 2 et( contestare che il delitto in parola sia stato commesso in danno di ufficiali o agenti "nell'esercizio delle proprie funzioni". Quanto al reato di cui al capo B), la valutazione della Corte, siccome inerente agli indici di gravità oggettiva del fatto e al grado di colpevolezza dell'agente - peraltro recidivo - alla stregua dell'art. 133, primo comma, cod. pen., integra un motivato apprezzamento di merito (Sez. 4, n. 27595 del 11/05/2022, Omogiate, Rv. 283420;

Sez. 5, n. 15658 del 14/12/2018, dep. 2019, D., Rv. 275635) che la generica doglianza difensiva, già disattesa in sede di gravame, non vale ad inficiare e che risulta insindacabile da parte del Giudice di legittimità.

6. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del