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Ordinanza — n. 34135/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34135/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34135/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Ogioba John Eric, nato a Ben City (Nigeria) il 26/04/1995 avverso la sentenza del 20/12/2022 del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano; Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché direttamente proposto e sottoscritto dall'imputato in violazione di quanto disposto dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 103 del 2017.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 34135/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 103 del 2017.

Parole chiave

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requisito della firma autografa firma individuale atto privo di sottoscrizione obbligazione a facoltà alternativa audizione personale obbligatoria capacità di stare in giudizio
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Ogioba John Eric, nato a Ben City (Nigeria) il 26/04/1995 avverso la sentenza del 20/12/2022 del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano; Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché direttamente proposto e sottoscritto dall'imputato in violazione di quanto disposto dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 103 del 2017.

Ciò impedisce in via originaria l'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione, anche a voler tacere della genericità dei motivi di ricorso. Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 10 luglio 2023 Il Consigliere