Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to prior settlement agreement precluding further litigation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Annir Mohamed Salna Elsayed inadmissible under simplified procedure. The appellant had previously entered into a settlement agreement in the second instance, which the court ruled precluded further litigation on the merits. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, co. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.p.: A settlement agreement in the second instance regarding substantive issues, even if generic, precludes the admissibility of subsequent appeals on the same grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Annir Mohamed Salna Elsayed, nato in Egitto il 13/11/1997 avverso la sentenza del 22/05/2023 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano; Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge. Analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena (e nel caso del tutto generiche perché si deduce vizio di motivazione in punto di responsabilità in relazione ai motivi di appello proposti) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità.
Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 10 luglio 2023 Il Consigliere relat k (.,__ re Il Presidente