Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of interest in concurred penalty cases.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant, Mini' Arcangelo, challenged a second-instance judgment resulting from a concurred penalty agreement where the defense had already waived appeal grounds. The court rejected the generic allegations of motivation defects because the parties had previously indicated the specific penalty to the judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; In concurred penalty proceedings where the defense waives appeal grounds, generic assertions of motivation defects lack interest and render the appeal inadmissible.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Mini' Arcangelo, nato a Roma il 14/08/1986 avverso la sentenza del 11/01/2023 della Corte appello di Roma visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Costantini. OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti, trattandosi di sentenza impugnata emessa a seguito di concordato sulla pena, con rinuncia ai motivi di appello da parte del difensore; osservato che il ricorso si limita ad evocare in termini meramente assertivi e, comunque, generici, un ipotetico vizio di motivazione e di violazione di legge per mancanza della motivazione con particolare riferimento alla determinazione della pena; ritenuto che trattasi, dunque, di un motivo per cui vi è carenza di interesse dal momento che, in sede di pena concordata, le parti hanno indicato al giudice, che ha condivisa ìa scelta sanzionatoria, la pena da applicare; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci