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Ordinanza — n. 34115/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34115/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34115/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Valenza, con atto de; proprio difensore„ ricorre per cassaziorie avverso sentenza in epigrafe indicata, che, a n,. applicato su richiesta la pena per vaí i de.i:a: :- 73„ ccirni-ria 11, ci. 309 dei 1990, in continuazione tra loro. Egli denuncia violazione di ieo,de, per avere !2 sentenza omesso di ci adeguatamente l'assenza delle condizion net- pro :me norma deil'art. 129, cod. proc_ neo nonché concoc calo tra le parti.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 34115/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Si procede a norma dell'art. 610, comma 5-bis„ cod. proc. per., essencio ricorso inammissibile, ai sensi dei precedente art. 606, comma 3, poiché proposto per motivi non consentiti dalla legge. Dispone, infatti, l'art. 448, comma 2-bis, stesso codice, che pu ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la Ser solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, ai difetto ri correlazione tra la richiesta e la sentenza, aWerrorie.a cftialiFicazione isurkiica del fatto e all'illegalità della pena o della misura a; sio....lrezza». Risulta di solare evidenza, dunque ; che !e doglianze ranpresentzte dz ricorrente non rientrino in nessuna delle suddette ipotesi tipiche.

Parole chiave

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domanda d'asilo di cittadino albanese impugnabilità della decisione di rinvio diritto a un difensore inosservanza delle norme sulla competenza decisione incidentale impugnabile competenza secondo il regolamento Dublino
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Meco Rrapi, nato in Aibania il 23/02/1989 avverso !a sentenza emessa il 06/04/2023 da! Trib,unale di Tivcii ; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Valenza, con atto de; proprio difensore„ ricorre per cassaziorie avverso sentenza in epigrafe indicata, che, a n,. applicato su richiesta la pena per vaí i de.i:a: :- 73„ ccirni-ria 11, ci. 309 dei 1990, in continuazione tra loro. Egli denuncia violazione di ieo,de, per avere !2 sentenza omesso di ci adeguatamente l'assenza delle condizion net- pro :me norma deil'art. 129, cod. proc_ neo nonché concoc calo tra le parti.

2. Si procede a norma dell'art. 610, comma 5-bis„ cod. proc. per., essencio ricorso inammissibile, ai sensi dei precedente art. 606, comma 3, poiché proposto per motivi non consentiti dalla legge. Dispone, infatti, l'art. 448, comma 2-bis, stesso codice, che pu ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la Ser solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, ai difetto ri correlazione tra la richiesta e la sentenza, aWerrorie.a cftialiFicazione isurkiica del fatto e all'illegalità della pena o della misura a; sio....lrezza». Risulta di solare evidenza, dunque ; che !e doglianze ranpresentzte dz ricorrente non rientrino in nessuna delle suddette ipotesi tipiche.

3. L'inammissibilità del ricorso comporta obbiigatc.,,ri2sne:nte ai ic 616, cod. proc. pen. - la condanna dei proponente alle spese dei procedimento ed al pagamento di una somma in iavorv della Cassa Cere ammende, inc ravvisandosi una sua assenza di .copa, neiia .detern- inazo e noia. Ja d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n, 186 de; 13 c.iugno 2000). Cotta somma, considerando la manifesta carenza di diligenza, va fissata in tremila. curo. 112,QaM. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna I -icor-r-E__,nte ai pagamento cici;a. spese processuali e della somma di eura tremila in favore della Cassa ciel ammende. Così deciso in Roma, il 21 giugn