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Ordinanza — n. 34114/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it did not allege expression of will, legal qualification, or penalty illegality.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34114/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because it failed to allege any of the three statutory grounds required by Article 448 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued that recidivism was excluded due to the extinction of the crime via a positive probation outcome, a claim the court deemed unsupported by facts and irrelevant to the specific admissibility criteria. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; Art. 610, comma 4-bis, c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it does not allege the expression of the defendant's will, the erroneous legal qualification of the facts, or the illegality of the penalty or security measure.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility expression of defendant's will legal qualification of facts illegality of penalty recidivism exclusion positive probation outcome procedural costs and fine recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Dispone, infatti, l'art. 448, comma 2-bis, stesso codice, che Dubbi-in) ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenze solo per motivi attinenti all'espressione della volontà (iell'impntatc„ a.
Art. 610, comma 4-bis, c.p.p.
Si procede a norma dell'art. 610, comma q-bis, coi proc.
Art. 444, c.p.p.
L'imputata, con atto del proprio f:lifensore, r- corre per cassaziond 2'./r5r.) la sentenza in epigrafe indicata, che„ a norma dell'art. 444, con L p!-3C.
Art. 616, c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186 del 13.10.2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Di Silvio Rosaria, nata ad Avezzano (AQ) ìi 07/05/1079 avverso la sentenza emessa il 16/12/2022 dal Trroun&e di Avezzano; visti gli atti, il provvedimento impugnato el ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosaft

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'imputata, con atto del proprio f:lifensore, r- corre per cassaziond 2'./r5r.) la sentenza in epigrafe indicata, che„ a norma dell'art. 444, con L p!-3C. pcI LT applicato su richiesta la pena oc I delntlio di comrria 5, TP.R. n 309 del 1990. Ella denuncia violazione di legge, per rio r!onere pio amo o C h e escluso la recidiva, in quanto il reato di C.:Uì alla prece.-Iderite condanna cons!(..-_erat. ' a tal fine si sarebbe estinto per esito postivr.) del'affidarnento O prova a; serviKi sociali.

2. Si procede a norma dell'art. 610, comma q-bis, coi proc. pem, essPnlo ricorso inammissibile, ai sensi del precedente art. 506, :somma 3, riOiCh proposto per motivi non consentiti dalla legge. Dispone, infatti, l'art. 448, comma 2-bis, stesso codice, che Dubbi-in) ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenze solo per motivi attinenti all'espressione della volontà (iell'impntatc„ a. .cifetto correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazorie giuricficú ce fatto e all'illegalità della pena o della misura i sicurezza».

Risulta di solare evidenza, dunque, che la dodlianza rane -esentata daha ricorrente non rientri in nessuna deiiP suddette ipotesi tipiche. Ella contesta, infatti, l'applicabilita di una circostanza de: reato, peraltro base di una mera allegazione, che dundue r:re.supporrebbe accertamenti in fatto, preclusi a questa Corte, 3. L'inammissibilità del ricorso comporta obbcatorarnen:.:e sens 616, cod. proc. pen. - la condanna dei proponente ?iLE: spese del p:ocE-lime-nto ci al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sente n. 186 dei 13 Tecno 2000. L)ctcc somma, considerando la manifesta estraneità della doclian7a al sindacato legittimità, va fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente ai pagamento spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa defte ammende. Così deciso in Roma, il 21