Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it did not allege error in conviction, sentence, or legal qualification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal filed by Fuscaidi Michele inadmissible under Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant's complaint regarding the insufficiency of the sentence failed to fall within the exclusive grounds for appeal permitted by law, such as errors in conviction, sentencing, or legal qualification. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was condemned to pay procedural costs and a fine to the Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The public prosecutor and the accused may file a cassation appeal only for reasons pertaining to the expression of the accused's will, the correlation between the request and the judgment, the erroneous legal qualification of facts, or the illegality of the penalty or security measure; appeals outside these grounds are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDDMANZA sul ricorso proposto da Fuscaidi Michele, nato a Cerignola (FG) il 18/06/1979 avverso la sentenza emessa il 27/03/207.3 da! Tri U,1 ale. di F- -ggia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dai Consigliere Martino Rosati,
RITENUTO IN FATTO
E CONSIDERATO I DHT 1. Fuscaldi, con atto del proprio ffifersore, ricorre per cassaz:one sentenza in epigrafe indicata, che, a norma cielLar, 444, ccd, rOC.. applicato su richiesta !a pena per van cleiTh cui EW-zir-!: 73; cm 309 del 1990, in continuazione tra loro. Egli denuncia l'insufficienza e 'cyg:c rn 2. Si procede a norma dell'art. 513, cornma cor', pr-or lo r ricorso inammissibile, ai sensi del precedente art. 606, comma 3, poicné propceo per motivi non consentiti dalle legge. Dispone, infatti, l'art. 448, comma 2-bis, stesso codice, che «il pubbko ministero e l'imputato possono proporre ricorso oer cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti &l'espressione della voonà dell'imputato, & ,ifetto correlazione tra la richiesta e la sentenza„ all'erronea qualificazione giuridica dei fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». Risulta di solare evidenza, dunque, che ia dogiianza del ricorrente non íie.r -,tri in nessuna delle suddette ipotesi tipiche.
3. L'inammissibilità dei ricorso comporta obbligatoriamente -a sensi deHt:Erl. 616, cod. proc. pen. - la condanna dei proponente alle spese del procedlrnento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa cieile ammende, nn' ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione d'inammissibilità (vds. Corte Così., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). De;,.13, somma, considerando la manifesta carenza di dilidenza, va fissata trerrila Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento cielk2 spese processuali e della somma di euro tremila in favore deia Cassa delLe ammende. Così deciso in Roma, il 21 giugno 20