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Ordinanza — n. 34112/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34112/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34112/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA,. sul ricorso proposto da Valenza Anthony, nato a Palermo il 01/02/1993 avverso la sentenza emessa il 06/12/2022 dal Tribunale di Treviso: visti gli atti, il provvedimento impuonato _ li ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ma.rtino Posati, E CONSIDERATO IN DIR: ".• i. Valenza, con atto dei propo :ser cassazione avversv sentenza in epigrafe indicata, che, a norma 444, cod, proc. perì, applicato su richiesta la pena per vari detl d cu aart.. 73, ,:.-,orn„--na f. d,P.R. 309 del 1990; in continuazione tra .7.•:ro. Egli denuncia violazione di 1,adqc e iLd Imotazione , nc avere omesso di giustificare adeguatamente l'assenLa delle .10nCllZiOn: proscioglimento immediato, a norma eeyrt. -129, cod. proc, pen., nonché congruità della pena concordata tra e partì, 2. Si procede a norma deli'art. 610, romrn., cod. pron. 2en.„ essendo ricorso inammissibile, ai sensi del precedente art. 605, comma 3„ poiché proposto per motivi non consentiti dalla legge.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 34112/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA,. sul ricorso proposto da Valenza Anthony, nato a Palermo il 01/02/1993 avverso la sentenza emessa il 06/12/2022 dal Tribunale di Treviso: visti gli atti, il provvedimento impuonato _ li ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ma.rtino Posati, E CONSIDERATO IN DIR: ".• i. Valenza, con atto dei propo :ser cassazione avversv sentenza in epigrafe indicata, che, a norma 444, cod, proc. perì, applicato su richiesta la pena per vari detl d cu aart.. 73, ,:.-,orn„--na f. d,P.R. 309 del 1990; in continuazione tra .7.•:ro. Egli denuncia violazione di 1,adqc e iLd Imotazione , nc avere omesso di giustificare adeguatamente l'assenLa delle .10nCllZiOn: proscioglimento immediato, a norma eeyrt. -129, cod. proc, pen., nonché congruità della pena concordata tra e partì, 2. Si procede a norma deli'art. 610, romrn., cod. pron. 2en.„ essendo ricorso inammissibile, ai sensi del precedente art. 605, comma 3„ poiché proposto per motivi non consentiti dalla legge.

Parole chiave

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motivi di cassazione imputazione per reati di stupefacenti remissione della pena aggravamento della pena ritiro della querela penale istanza di revisione penale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA,. sul ricorso proposto da Valenza Anthony, nato a Palermo il 01/02/1993 avverso la sentenza emessa il 06/12/2022 dal Tribunale di Treviso: visti gli atti, il provvedimento impuonato _ li ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ma.rtino Posati,

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO IN DIR: ".• i. Valenza, con atto dei propo :ser cassazione avversv sentenza in epigrafe indicata, che, a norma 444, cod, proc. perì, applicato su richiesta la pena per vari detl d cu aart.. 73, ,:.-,orn„--na f. d,P.R. 309 del 1990; in continuazione tra .7.•:ro. Egli denuncia violazione di 1,adqc e iLd Imotazione , nc avere omesso di giustificare adeguatamente l'assenLa delle .10nCllZiOn: proscioglimento immediato, a norma eeyrt. -129, cod. proc, pen., nonché congruità della pena concordata tra e partì, 2. Si procede a norma deli'art. 610, romrn., cod. pron. 2en.„ essendo ricorso inammissibile, ai sensi del precedente art. 605, comma 3„ poiché proposto per motivi non consentiti dalla legge.

Dispone, infatti, l'art. 448, comma 2-bis, stesso codice, che pubblco ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro ia certezza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, difi?etc.: cli correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica dei fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». Risulta di solare evidenza, dunque, che le doglianze rappresentate da i ricorrente non rientrino in nessuna delle suddette ipotesi tipiche.

3. L'inammissibilità del ricorso comporta obhligatoriarniente - ai sensi coi VarO 616, cod. proc. pen. la condanna dei proponente alle spese del orocedftnento cd al pagamento di una somma in favore della Cassa deiie ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa neAa determinazione della ccrm d'inammissibilità (yds, Corte Cost., sent.. n. 186 d& 13 giugno 2000). 'pena somma, considerando la manifesta carenza di diligenza, va fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna H ricorrente ai pagamento del:e spese processuali e della somma di euro tremila favore della nae,sa deka. ammende. Così deciso in Roma, I 21 giugno 202:3 Il Consigliere estensore L D r -- . sin