Ordinanza — n. 34111/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon atto del proprio difensore, l'imputato Tramontana impugna ia senterJa in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per i! delitto dí evasione. Egli denuncia violazione di iedge e vizi di mativazio,--::, in e di non esclusione della punibilità a norma delLart, 131-bis, cod. pen„ 2. Si procede a norma delVa;-t. 515.coi-nni.- 5-bis., cod, prcp--.. oen." Pssencio il ricorso inammissibiie, ai sensi deiVart. 391, conm-la A., ialt. J,)„ c:od. L,:n..:- -', perché intempestivo. La sentenza è stata pronunciata, mediante lettura dei discositivo, aU'udien;73 * del 15 giugno 2022.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 34111/2023 — snpen · Corte di Cassazione: La motivazione è stata depositata il successivo 10 settembre, e dunque rispetto del termine di novanta giorni dalla pronuncia, indicato in dispositivo, a norma dell'art. 544, comma 3, cod. oroc. pen.. A norma dell'art. 585, comma 1, lett. c), e comma 2, lett. ci, cod. proc. il termine per proporre il ricorso era dunque pari a quarantacinque giorni e decorreva dal 13 settembre, data di scadenza di quello determinato dai giudce per il deposito della motivazione: esso, pertanto, scadeva il 28 ottobre seguente. Il ricorso, invece, è stato depositato nella cancelleria del giudice a ger, corna da attestazione in calce alla sentenza impugnata, soltanto il 9 marzo SUCCeSS:C.
Parole chiave
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seguente oRuir..!ANzA sul ricorso proposto da Tramontana Nicolas, nato a Soresina (CR) i 10/08/1988 avverso la sentenza emessa I 15/06/2022 dava Corte di appelio di Brescia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con atto del proprio difensore, l'imputato Tramontana impugna ia senterJa in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per i! delitto dí evasione. Egli denuncia violazione di iedge e vizi di mativazio,--::, in e di non esclusione della punibilità a norma delLart, 131-bis, cod. pen„ 2. Si procede a norma delVa;-t. 515.coi-nni.- 5-bis., cod, prcp--.. oen." Pssencio il ricorso inammissibiie, ai sensi deiVart. 391, conm-la A., ialt. J,)„ c:od. L,:n..:- -', perché intempestivo. La sentenza è stata pronunciata, mediante lettura dei discositivo, aU'udien;73 * del 15 giugno 2022.
La motivazione è stata depositata il successivo 10 settembre, e dunque rispetto del termine di novanta giorni dalla pronuncia, indicato in dispositivo, a norma dell'art. 544, comma 3, cod. oroc. pen.. A norma dell'art. 585, comma 1, lett. c), e comma 2, lett. ci, cod. proc. il termine per proporre il ricorso era dunque pari a quarantacinque giorni e decorreva dal 13 settembre, data di scadenza di quello determinato dai giudce per il deposito della motivazione: esso, pertanto, scadeva il 28 ottobre seguente. Il ricorso, invece, è stato depositato nella cancelleria del giudice a ger, corna da attestazione in calce alla sentenza impugnata, soltanto il 9 marzo SUCCeSS:C.
3. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente -- ai sensi deWart. 616, cod. proc. pen. la condanna del proponente a sostenere le 5 pe Se C procedimento ed a versare una somma in favore della Cassa delle ammencle, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causo d'inammissibilità (vds. Corte Cost., seni:. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando l'evidente difetto d: dilige.-.riza, va fissata in tre - sa curo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrente al parn ,-:?31Y) _I: e spese processuali e della somma di euro tremila in Favore della Cassa deiic ammende. Così deciso in Roma, i! 21 giu