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Ordinanza — n. 34110/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34110/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34110/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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E CONSIDERATO iN DIRITTO 1. Briki, con atto dei proprio difensore, r;ise:rre per cassazione avverso :3 sentenza in epigrafe indicata, che, 7.: norm a - cod. applicato su richiesta :a pena der vari; de;ftti d; a 5, 309 del 1990, in continuazione tra oro. Egli denuncia vizi di motivazione, per avere a sentenza omesso di giustificaiii-: adeguatamente l'assenza delle coozd pei- Ti.icelimento • norma dell'art.. 129, cod.. proc. ‘›‘ 2. Si procede a norma dell'art. 610, comma 5-bfs, con, proc. peri., esspi - c;i:-. i! ricorso inammissibile, ai sensi del precedente art, 606, comma 3, poiché proposo per motivi non consentiti dalla legge.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 34110/2023 — snpen · Corte di Cassazione: E CONSIDERATO iN DIRITTO 1. Briki, con atto dei proprio difensore, r;ise:rre per cassazione avverso :3 sentenza in epigrafe indicata, che, 7.: norm a - cod. applicato su richiesta :a pena der vari; de;ftti d; a 5, 309 del 1990, in continuazione tra oro. Egli denuncia vizi di motivazione, per avere a sentenza omesso di giustificaiii-: adeguatamente l'assenza delle coozd pei- Ti.icelimento • norma dell'art.. 129, cod.. proc. ‘›‘ 2. Si procede a norma dell'art. 610, comma 5-bfs, con, proc. peri., esspi - c;i:-. i! ricorso inammissibile, ai sensi del precedente art, 606, comma 3, poiché proposo per motivi non consentiti dalla legge.

Parole chiave

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rinuncia alla motivazione motivi di cassazione censura formulata in modo carente motivazione sufficiente motivi di rigore sostituzione dei motivi
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Briki Haithem, nato in Tunisia il 16/07/1999 avverso la sentenza emessa il 17/03/2023 dal Trihunale di Bergamo: visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso: udita la relazione svolta dai Consigliern ME!7't!no Pnsats

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO iN DIRITTO 1. Briki, con atto dei proprio difensore, r;ise:rre per cassazione avverso :3 sentenza in epigrafe indicata, che, 7.: norm a - cod. applicato su richiesta :a pena der vari; de;ftti d; a 5, 309 del 1990, in continuazione tra oro. Egli denuncia vizi di motivazione, per avere a sentenza omesso di giustificaiii-: adeguatamente l'assenza delle coozd pei- Ti.icelimento • norma dell'art.. 129, cod.. proc. ‘›‘ 2. Si procede a norma dell'art. 610, comma 5-bfs, con, proc. peri., esspi - c;i:-. i! ricorso inammissibile, ai sensi del precedente art, 606, comma 3, poiché proposo per motivi non consentiti dalla legge.

Dispone, infatti, l'art. 448, comma 2-bis„ stesso codice, che «i! pui,Th!lco ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la senenzs solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto YL:. correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». Risulta di solare evidenza, dunclue, che !e dnol!arize rappre. -,ent2te,ce ricorrente non rientrino in nessuna delle suddette ipotesi tipiche, 3. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna dei proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nen ravvisandosi una sua assenza di colga nelia dete_rminazione della d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sant. n. 186 del 13 giudno 2000). Deita somma, considerando la manifesta carenza di diligenza, va fissata in trernii2 eurn

P.Q.M.

Dichiara inammissibile ricorso e condanna i! ricorrente al pagamento del ,e spese processuali e della somma di euro tremila :n favore della Cassa deiie ammende. Così deciso in Roma, il 21 giug