Sentenza — n. 34100/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IADurdevic Nemanjia, per mezzo del difensore, ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Venezia che ha confermato la decisione del Tribunale di Verona che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di cui agli artt.81 e 337 cod. pen. e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata recidiva specifica reiterata, condannato alla pena finale (in ragione del rito abbreviato) di mesi quattro di reclusione. Secondo l'accusa Durdevic Nemanjia, trovandosi presso la stazione ferroviaria di San Bonifacio, spingeva due militari in servizio presso la Stazione dei Carabinieri di San Bonifacio allorché procedevano - nell'esercizio delle proprie funzioni - all'accompagnamento del Durdevic presso gli uffici per eseguire una perquisizione per-Sonale (fatti commessi in San Bonifacio il 22 novembre 2018).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen; Sentenza — n. 34100/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. mod., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, le parti hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Durdevic Nemanja, nato in Croazia il 21/04/1990 avverso la sentenza del 21/11/2022 della Corte di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Costantini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Raffaele Gargiulo, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, avvocato Andrea Zannbon, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Durdevic Nemanjia, per mezzo del difensore, ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Venezia che ha confermato la decisione del Tribunale di Verona che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di cui agli artt.81 e 337 cod. pen. e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata recidiva specifica reiterata, condannato alla pena finale (in ragione del rito abbreviato) di mesi quattro di reclusione. Secondo l'accusa Durdevic Nemanjia, trovandosi presso la stazione ferroviaria di San Bonifacio, spingeva due militari in servizio presso la Stazione dei Carabinieri di San Bonifacio allorché procedevano - nell'esercizio delle proprie funzioni - all'accompagnamento del Durdevic presso gli uffici per eseguire una perquisizione per-Sonale (fatti commessi in San Bonifacio il 22 novembre 2018).
2. La difesa, senza mettere in discussione l'integrazione del reato, deduce due motivi: - violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto del presente giudizio e quelli di cui alla sentenza n. 854/2016 del Tribunale di Bolzano relativi a fatti omogenei per la sistematicità della condotta ed il breve periodo di tempo intercorso tra gli stessi; - vizi di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio con riferimento al giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche e la recidiva contestata là dove la Corte di merito non ha dato conto dei criteri che hanno impedito di ridurre la pena attraverso un ponderato apprezzamento dei requisiti di cui all'art. 133 cod. pen.
3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. mod., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, le parti hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile poiché il primo motivo risulta generico e manifestamente infondato, mentre il secondo non è stato dedotto in sede di gravame.
2. Generico e manifestamente infondato risulta il primo motivo, avendo la Corte di merito, in ordine a identica deduzione formulata in sede di gravame, osservato come nessun legame potesse intravedersi tra i fatti commessi il 7 maggio 2016 in Brennero e quelli commessi in San Bonifacio il 22 novembre 2018. Seppure, infatti, vi sia identità tra le due norme penali violate, questo, ha osservato la Corte di merito, risulta essere l'unico dato che accomuna i due episodi che, sotto altro determinante aspetto, si presentano l'uno collegato a scontri tra manifestanti e forze dell'ordine nell'ambito di una azione preordinata ed inserita in una violenta manifestazione di protesta, l'altro, afferente ad episodio frutto di improvvisa ed estemporanea collera non preventivabile all'atto di un casuale controllo da parte delle forze di polizia, così escludendo che alcuna programmazione, anche solo generica, potesse esserci stata tra i fatti del Brennero e quelli della Stazione di San Bonifacio.
L'esclusione del vincolo della continuazione da parte della Corte di merito, pertanto, risulta fedele a pacifica giurisprudenza di questa Corte Che ha negato l'identità del disegno criminoso anche allorché la successione degli episodi sia tale da escludere la preventiva programmazione dei reati ed emerga, invece, l'occasionalità di quelli compiuti successivamente rispetto a quello cronologicamente anteriori (Sez. 6, n. 44214 del 24/10/2012, Natali, Rv. 254793; Sez. 5, n. 1863 del 26/11/1998, dep. 1999, Esposito, Rv. 212519).
3. Il secondo motivo è inammissibile in quanto non dedotto in sede di gravame. Ed infatti, ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciarsi, perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632).
4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore