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Sentenza — n. 34087/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to late submission of written conclusions and generic grounds.

Numero d'incarto Sentenza — n. 34087/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defense's written conclusions were submitted on the day of the hearing, violating procedural timing rules. The appellant argued for acquittal on specific criminal charges and requested mitigating circumstances based on social marginalization, while the prosecution opposed the appeal. The court rejected these arguments as either procedurally untimely or substantively generic and unsupported by new evidence.

Regesto Legislator

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Art. 378 cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The Court of Cassation does not examine appeals based on generic grounds or late submissions of written conclusions, and factual assessments regarding mitigating circumstances remain unchallengeable if not contradicted.

Parole chiave

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inadmissible appeal late written conclusions generic grounds manifestly unfounded criminal appeal procedure circostanza attenuante traffico aggravato di cocaina infrazione privilegiata

Disposizioni normative citate

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Art. 378 cod. pen.
309 del 1990 (capo A) perché il fatto non sussiste e rideterminato la pena per il reato di cui al capo B (art. 378 cod. pen.) in mesi 10 di reclusione, confermando nel resto la sentenza di primo grado.
Art. 133 cod. pen.
Va, infatti, ribadito che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod.
Corte cost. n. 186 del 2000
art. 378 cod. pen
309 del 1990 (capo A) perché il fatto non sussiste e rideterminato la pena per il reato di cui al capo B (art. 378 cod. pen.) in mesi 10 di reclusione, confermando nel resto la sentenza di primo grado.
art. 133 cod. pen
Va, infatti, ribadito che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè
Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 6, n. 14937 del 14/03/2018, De Bellis
251690), ad avviso del Collegio, detto onere può essere adempiuto anche implicitamente (Sez. 6, n. 14937 del 14/03/2018, De Bellis, Rv.
Sez. 6, n. 20271 del 27/04/2016, Duse ed altri
272803) ove, come nel caso di specie, si dia conto della ricorrenza dei requisiti di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore (Sez. 6, n. 20271 del 27/04/2016, Duse ed altri, Rv.
Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Coccia Emiliano nato a Roma il 3/11/1976 avverso la sentenza emessa il 7 novembre 2022 dalla Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Debora Tripiccione; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Nicola Lettieri, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha assolto Emiliano Coccia dal reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo A) perché il fatto non sussiste e rideterminato la pena per il reato di cui al capo B (art. 378 cod. pen.) in mesi 10 di reclusione, confermando nel resto la sentenza di primo grado.

2. Ricorre per cassazione Emiliano Coccia deducendo tre motivi di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1 Violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla mancata assoluzione dell'imputato dal reato di cui all'art. 378 cod. pen. lavendo la Corte territoriale omesso di confrontarsi con la deduzione difensiva relativa alla ignoranza da parte dell'imputato che Karaouda avesse precedentemente commesso un reato. 2.2 Violazione di legge e vizio di motivazione in ordina alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, negate dalla Corte territoriale in ragione della mancata comparizione in dibattimento dell'imputato, omettendo di valutarne lo stato di emarginazione sociale. 2.3 Violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva, ritenuta dalla Corte territoriale sulla sola base dei precedenti penali dell'imputato, senza considerare se la condotta in esame sia stata o meno improvvisa e distante dai precedenti penali (si richiama, tra le altre, Sez.

U, n. 35738 del 27/5/2010, Celibe, Rv. 247838).

3. Il Sostituto Procuratore Generale, nel concludere per l'inammissibilità del ricorso ha rilevato, quanto al terzo motivo, che, nel caso di specie, il punto della decisione è immune da censure potendosi ravvisare una motivazione implicita in ordine alle ragioni dell'aumento di pena per la recidiva, riferito alla gravità della condotta nonché alla personalità e alla particolare pericolosità dell'imputato (si richiama Sez. 5, n. 3799 del 15/01/2018).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente rileva il Collegio che il difensore ha trasmesso solo in data odierna le proprie conclusioni scritte cosicché, essendo queste tardive, non se ne terrà conto ai fini della decisione.

2. Nel merito, il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi, in parte, generici e, in parte, manifestamente infondati.

3. Il primo motivo di ricorso è generico e si limita a reiterare acriticamente le medesime censure già dedotte in appello. Osserva il Collegio che secondo la giurisprudenza di questa Corte, qui ribadita, il favoreggiamento è un reato di pericolo a forma libera che si commette ponendo in essere un'azione di per sè idonea ad aiutare taluno ad eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche dell'autorità, sicché il reato si consuma indipendentemente dal conseguimento di questo effetto (Sez. 6, n. 22523 del 23/01/2003, Picone, Rv. 225971).

Inoltre, per la sussistenza dell'elemento soggettivo, è sufficiente il dolo generico, che consiste nella consapevole determinazione dell'agente di fuorviare, con la propria condotta, le investigazioni dirette all'acquisizione della prova di un delitto o le ricerche poste in essere dalla competente autorità nei confronti del soggetto latitante, a prescindere dalle finalità ulteriori perseguite dall'agente (Sez. 5, n. 50206 del 11/10/2019, Vaccarino, Rv. 278316). La sentenza impugnata, conformandosi a tali coordinate ermeneutiche, con motivazione immune da vizi ed ancorata alle risultanze dibattimentali (in particolare, le dichiarazioni rese da uno degli operanti), ha posto l'accento sulla condotta dell'imputato il quale, nonostante si trovasse agli arresti domiciliari, ha offerto rifugio al Karnnouda, inseguito dalle Forze dell'Ordine che poco dopo procedevano al controllo dell'abitazione.

Quanto all'elemento psicologico del reato, la sussistenza del dolo, quanto meno eventuale, è stata desunta dalla dinamica degli eventi e, in particolare, dall'inseguimento di Karmouda e dal suo repentino ingresso nell'abitazione del Coccia. La sentenza di primo grado, alla quale la decisione impugnata si salda logicamente costituendo un unico complesso argomentativo, ha, altresì, sottolineato che, all'atto del controllo, Coccia negava la presenza di altre persone nella sua abitazione e che gli operanti trovavano Karmouda nascosto sotto il letto.

4. Anche il secondo motivo è generico e meramente reiterativo della medesima questione dedotta in appello. Rileva, infatti, il Collegio che la Corte territoriale ha negato le circostanze attenuanti generiche in considerazione della prevalenza riconosciuta alla personalità del ricorrente (gravato da numerosissimi precedenti penali), alle modalità della condotta (commessa mentre era sottoposto agli arresti domiciliari) ed al comportamento tenuto sia durante le indagini (avendo inizialmente negato di avere offerto ospitalità al fuggitivo) che in dibattimento (tenuto conto della mancata partecipazione e della mancata rappresentazione di elementi suscettibili di valutazione ai fini delle generiche).

Trattasi di motivazione che, in quanto esente da manifesta illogicità, è insindacabile in sede di legittimità (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419). Va, infatti, ribadito che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269).

5. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Sebbene, infatti, il punto della decisione relativo alla recidiva valorizzi soprattutto i numerosi precedenti penali, anche per reati contro l'amministrazione della giustizia, dall'esame complessivo del paragrafo 5.3 della sentenza dedicato al trattamento sanzionatorio (già analizzato nel precedente paragrafo in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche) può evincersi la implicita rilevanza attribuita dalla Corte territoriale alla stretta correlazione esistente tra detti precedenti ed il disvalore della condotta ascritta, intesa quale sintomo di maggiore pericolosità e di accresciuta capacità criminale dell'imputato (cfr.

Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838). Sebbene, infatti, come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, l'applicazione o l'esclusione della recidiva facoltativa contestata richiede uno specifico onere motivazionale da parte del giudice (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, Rv. 251690), ad avviso del Collegio, detto onere può essere adempiuto anche implicitamente (Sez. 6, n. 14937 del 14/03/2018, De Bellis, Rv. 272803) ove, come nel caso di specie, si dia conto della ricorrenza dei requisiti di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore (Sez. 6, n. 20271 del 27/04/2016, Duse ed altri, Rv. 267130 relativa a fattispecie in cui la Corte ha ritenuto implicita la motivazione della ritenuta recidiva, desumendola dal richiamo operato nella sentenza alla negativa personalità dell'imputato, quale evincibile dall'altissima pericolosità sociale della condotta da costui posta in essere).

6. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp