Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 33777/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against plea bargain sentencing dismissed for inadmissible legal qualification error claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33777/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the cassation appeal inadmissible without formalities because the alleged legal error did not meet the strict requirements for challenging a plea bargain sentencing decision. The appellant argued for a reduction in severity based on the quantity of drugs and other items found during a home arrest, but the Court found the defense's argument too generic and lacking in specific factual demonstration. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentencing decisions are strictly limited to manifest errors in legal qualification, excluding general arguments regarding the severity of the offense or lack of specific factual grounds.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal plea bargain sentencing legal qualification error manifest error requirement inadmissible appeal drug trafficking offense home arrest detention detenzione di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Ed invero, il ricorso è inammissibile non configurandosi, se non in termini astratti e meramente evocativi del vizio, la condizione della erronea qualificazione giuridica del fatto che legittima la proposizione del ricorso per cassazione prevista dall'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
pen.: ne consegue che la declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata "senza formalità" ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. risolvendosi il ricorso nella prospettazione di censure non consentite.
Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Nel caso di specie il ricorso invoca erroneamente l'applicazione dell'art. 73, comma 5, d.
art. 73 d.P.R. 309/1990
Nel caso di specie il ricorso invoca erroneamente l'applicazione dell'art. 73, comma 5, d.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Kabba Ayoub, nato in Marocco il 09/04/1992 avverso la sentenza del 13/04/2023 emessa dal Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Pavia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini OSSERVA Il ricorso proposto nell'interesse di Ayoub Kabba, concernente il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990, deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché il motivo proposto non è consentito in relazione alla tipologia di sentenza di patteggiamento, quale è quella impugnata.

Ed invero, il ricorso è inammissibile non configurandosi, se non in termini astratti e meramente evocativi del vizio, la condizione della erronea qualificazione giuridica del fatto che legittima la proposizione del ricorso per cassazione prevista dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: ne consegue che la declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata "senza formalità" ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. risolvendosi il ricorso nella prospettazione di censure non consentite. La disposizione di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che elenca espressamente gli unici casi nei quali è previsto il ricorso per cassazione avverso la decisione di applicazione della pena, consente alle parti di dedurre l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza, da condursi alla stregua del capo di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso, e che tuttavia deve ritenersi limitata, come già la consolidata giurisprudenza aveva stabilito al riguardo (avendo la novella del 2017 soltanto codificato gli approdi giurisprudenziali sul tema), ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619).

Nel caso di specie il ricorso invoca erroneamente l'applicazione dell'art. 73, comma 5, d. P.R. n. 309 del 1990 a fronte della detenzione di 100 g di cocaina, di materiale per il confezionamento, della somma di oltre 5000 € e 140 dollari americani, condotta posta in essere da Kabba mentre si trovava agli arresti domiciliari. A fronte di tali elementi, valutati dalla sentenza, la difesa contrappone, in modo assertivo e generico, il riconoscimento della fattispecie della lieve entità. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 giugno 2023 La Consigliera este