Ordinanza — n. 33776/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Vasquez Fajardo Edwin, nato nella repubblica Dominicana il 30/10/1996 avverso la sentenza del 04/04/2023 emessa dal Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Genova; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini OSSERVA Il ricorso proposto nell'interesse di Fajardo Edwin Vasquez, concernente il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990, deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché il motivo proposto non è consentito in relazione alla tipologia di sentenza di patteggiamento, quale è quella impugnata.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 73 d.P.R. 309/1990; Ordinanza — n. 33776/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 73 d.P.R. 309/1990, deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché il motivo proposto non è consentito in relazione alla tipologia di sentenza di patteggiamento, quale è quella impugnata.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Vasquez Fajardo Edwin, nato nella repubblica Dominicana il 30/10/1996 avverso la sentenza del 04/04/2023 emessa dal Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Genova; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini OSSERVA Il ricorso proposto nell'interesse di Fajardo Edwin Vasquez, concernente il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990, deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché il motivo proposto non è consentito in relazione alla tipologia di sentenza di patteggiamento, quale è quella impugnata.
Invero, è stato dedotto il vizio di omessa motivazione in ordine alla quantificazione della pena concordata tra le parti, vizio che non rientra tra quelli previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 giugno 2023 La Consigliera estensora Il Presidente