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Ordinanza — n. 33772/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33772/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33772/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Edobor Jerry nato a Benin City il 01.01.1998 avverso la sentenza del 3 marzo 2023 emessa dal Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Torino; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa OSSERVA Ritenuto che, in tema di impugnazione della sentenza di patteggiamento, deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deducano vizi diversi da quelli espressamente e tassativamente considerati dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. tra i quali all'evidenza non rientra quello inerente alla asserita inadeguatezza della motivazione spesa a sostegno del trattamento sanzionatorio, prospettata dalla difesa con l'impugnazione che occupa.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 33772/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. tra i quali all'evidenza non rientra quello inerente alla asserita inadeguatezza della motivazione spesa a sostegno del trattamento sanzionatorio, prospettata dalla difesa con l'impugnazione che occupa.

Parole chiave

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sanzioni penali eccezione di illegalità disobbedienza alla decisione dell'autorità pagamento dell'ammenda domanda d'asilo di cittadino etiope guida recidiva in stato di ebbrezza
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Edobor Jerry nato a Benin City il 01.01.1998 avverso la sentenza del 3 marzo 2023 emessa dal Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Torino; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa OSSERVA Ritenuto che, in tema di impugnazione della sentenza di patteggiamento, deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deducano vizi diversi da quelli espressamente e tassativamente considerati dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. tra i quali all'evidenza non rientra quello inerente alla asserita inadeguatezza della motivazione spesa a sostegno del trattamento sanzionatorio, prospettata dalla difesa con l'impugnazione che occupa.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 giugno 2023 Il Consigliere estensore I Presidente