Sentenza — n. 33756/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, a seguito di gravame interposto dall'imputato Pasquale Carusone avverso la sentenza emessa il 18 maggio 2015 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ha confermato la decisione con la quale il predetto imputato è stato riconosciuto colpevole del reato di evasione ascrittogli e condannato a pena di giustizia.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 157 cod. pen; Sentenza — n. 33756/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata essendo il reato estinto per prescrizione.
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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Carusone Pasquale, nato a Pontelatone il 03/07/1968 avverso la sentenza del 03/10/2022 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza essendo il reato estinto per prescrizione; lette le conclusioni del difensore, avv. Giuseppe Siconolfi, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, a seguito di gravame interposto dall'imputato Pasquale Carusone avverso la sentenza emessa il 18 maggio 2015 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ha confermato la decisione con la quale il predetto imputato è stato riconosciuto colpevole del reato di evasione ascrittogli e condannato a pena di giustizia.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che, a mezzo del difensore, deduce con unico motivo violazione dell'art. 157 cod. pen. essendosi il reato prescritto anteriormente alla sentenza di appello (18/5/2021), censurando le argomentazioni svolte dalla sentenza in ordine al computo del termine prescrizionale che ha ritenuto di applicare l'incremento conseguente alla contestata recidiva reiterata non sul massimo della pena edittale - pari a tre anni - ma sul termine di sei anni fissato dall'art. 157, comma 1, cod. pen. Cosi, a seguito dell'ultimo atto interruttivo costituito dalla sentenza di primo grado - emessa il 18/5/2015 -, il termine doveva ritenersi spirato alla data del 18/5/2022, essendo 3. Il procedimento si è svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-I. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. mod.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
2. La Corte di appello ha escluso il decorso della prescrizione erroneamente computando l'incremento per la recidiva sul termine di sei anni fissato dall'art. 157, comma 1, cod. pen. anziché sulla massima della pena edittale di anni tre stabilita per il reato di evasione. Invero, secondo consolidato orientamento, ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, nei casi di delitti puniti, nel massimo, con la pena inferiore a sei anni di reclusione, ove sia contestata una circostanza ad effetto speciale, l'aumento per detta aggravante va operato sulla pena massima stabilita per il reato consumato o tentato e non sul termine dei sei anni previsto dall'art. 157, comma 1, cod. pen.(Sez. 3, n. 26868 del 19/04/2019 Rv. 276016 - 01).3. Pertanto, il reato - commesso in data 4/3/2014 - doveva ritenersi prescritto alla data del 18/11/2019, anteriormente alla sentenza di appello.
4. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata essendo il reato estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione