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Ordinanza — n. 33509/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33509/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33509/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NUCCIO GIUSEPPE, nato a TARANTO il 04/09/1993 avverso la sentenza del 17/04/2023 del TRIBUNALE di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Costantini; FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Giuseppe Nuccio impugna la sentenza del Tribunale di Taranto ex art. 444 cod. proc. pen.,, con cui gli è stata applicata la pena di giustizia per i delitti di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33509/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Giuseppe Nuccio impugna la sentenza del Tribunale di Taranto ex art. 444 cod. proc. pen.,, con cui gli è stata applicata la pena di giustizia per i delitti di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

Parole chiave

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motivi di cassazione revisione della sentenza penale possesso illecito di stupefacenti abbandono del procedimento penale traffico aggravato di stupefacenti attenuazione libera della pena

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Giuseppe Nuccio impugna la sentenza del Tribunale di Taranto ex art. 444 cod. proc. pen.,, con cui gli è stata applicata la pena di giustizia per i delitti di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina ex art.
art. 129 cod. proc. pen
Il ricorrente deduce omessa assoluzione ex art. 129 cod. proc. pen..
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NUCCIO GIUSEPPE, nato a TARANTO il 04/09/1993 avverso la sentenza del 17/04/2023 del TRIBUNALE di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Costantini; FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Giuseppe Nuccio impugna la sentenza del Tribunale di Taranto ex art. 444 cod. proc. pen.,, con cui gli è stata applicata la pena di giustizia per i delitti di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Il ricorrente deduce omessa assoluzione ex art. 129 cod. proc. pen..

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché la proposta censura esula da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente (cfr. Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). Il motivo di ricorso proposto esula dall'ambito di quelli consentiti.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis