Ordinanza — n. 33508/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE MARCO ANGELO, nato a COPERTINO il 28/07/1988 avverso la sentenza del 01/03/2023 del TRIBUNALE di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Costantini; FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Angelo De Marco impugna la sentenza del Tribunale di Taranto ex art. 444 cod. proc. pen., con cui gli è stata applicata la pena di giustizia per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale ex art.337 cod. pen..
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 131- bis cod. pen; Ordinanza — n. 33508/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Angelo De Marco impugna la sentenza del Tribunale di Taranto ex art. 444 cod. proc. pen., con cui gli è stata applicata la pena di giustizia per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale ex art.337 cod. pen..
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE MARCO ANGELO, nato a COPERTINO il 28/07/1988 avverso la sentenza del 01/03/2023 del TRIBUNALE di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Costantini; FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Angelo De Marco impugna la sentenza del Tribunale di Taranto ex art. 444 cod. proc. pen., con cui gli è stata applicata la pena di giustizia per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale ex art.337 cod. pen..
2. Il ricorrente deduce omessa assoluzione ex art. 129 cod. proc. pen. per assenza di dolo o la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131- bis cod. pen..
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché la proposta censura esula da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente (cfr. Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). I motivi di ricorso proposti non sono riconnpresi tra quelli consentiti.
4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i