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Ordinanza — n. 33507/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33507/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33507/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANIZA sul ricorso proposto da Pedicone Enrico, nato a Taranto il 02/02/1966 avverso la sentenza del 05/04/2023 del Tribunale di Taranto; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Anna Criscuolo OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché, anche a voler tacere della sua genericità, risulta proposto per motivi non consentiti. Invero, la disposizione di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che elenca espressamente gli unici casi nei quali è previsto il ricorso per cassazione avverso la decisione di applicazione della pena, non consente il ricorso per vizio di motivazione.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 33507/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Invero, la disposizione di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che elenca espressamente gli unici casi nei quali è previsto il ricorso per cassazione avverso la decisione di applicazione della pena, non consente il ricorso per vizio di motivazione.

Parole chiave

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motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio risarcimento per errore giudiziario impugnazione di decisioni amministrative motivazione inadeguata delle censure costituzionali ricorso effettivo
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Testo completo

a seguente ORDINANIZA sul ricorso proposto da Pedicone Enrico, nato a Taranto il 02/02/1966 avverso la sentenza del 05/04/2023 del Tribunale di Taranto; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Anna Criscuolo OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché, anche a voler tacere della sua genericità, risulta proposto per motivi non consentiti. Invero, la disposizione di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che elenca espressamente gli unici casi nei quali è previsto il ricorso per cassazione avverso la decisione di applicazione della pena, non consente il ricorso per vizio di motivazione.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 giugno 2023 Il Consigliere egtensore Il Presidente