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Ordinanza — n. 33502/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33502/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33502/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Ventaloro Massimo, nato a Catania il 10/11/1974 avverso la sentenza del 17/05/2023 del Tribunale di Catania; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Anna Criscuolo OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi non consentiti afferenti al trattamento punitivo concordato tra le parti e non inficiato da illegalità; ritenuto non deducibile il motivo con il quale si censura il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, non richieste nel progetto di pena sul quale si è formato l'accordo, sicché il giudice ha applicato esattamente la pena nella misura concordata, della quale non si denuncia l'illegalità, unico motivo deducibile in questa sede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 33502/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Ventaloro Massimo, nato a Catania il 10/11/1974 avverso la sentenza del 17/05/2023 del Tribunale di Catania; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Anna Criscuolo OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi non consentiti afferenti al trattamento punitivo concordato tra le parti e non inficiato da illegalità; ritenuto non deducibile il motivo con il quale si censura il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, non richieste nel progetto di pena sul quale si è formato l'accordo, sicché il giudice ha applicato esattamente la pena nella misura concordata, della quale non si denuncia l'illegalità, unico motivo deducibile in questa sede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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proporzionalità della pena riesame dell'entità pena adeguamento della pena errore nella commisurazione della pena violazione delle forme sostanziali eccezione di illegalità
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Ventaloro Massimo, nato a Catania il 10/11/1974 avverso la sentenza del 17/05/2023 del Tribunale di Catania; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Anna Criscuolo OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi non consentiti afferenti al trattamento punitivo concordato tra le parti e non inficiato da illegalità; ritenuto non deducibile il motivo con il quale si censura il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, non richieste nel progetto di pena sul quale si è formato l'accordo, sicché il giudice ha applicato esattamente la pena nella misura concordata, della quale non si denuncia l'illegalità, unico motivo deducibile in questa sede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente