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Ordinanza — n. 33500/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33500/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33500/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Pandetta Carmelo, nato a Catania il 14/04/1987 avverso la sentenza del 17/01/2023 del G.u.p. presso il Tribunale di Catania letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere Anna Criscuolo; Rilevato che il difensore di Carmelo Pandetta ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il G.u.p. presso il Tribunale di Catania ha applicato all'imputato ex art. 444 cod. proc. pen. la pena nella misura concordata tra le parti in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 90; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto per un motivo non consentito, diretto a censurare la mancata qualificazione del fatto ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 90; rilevato che la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. peri., l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza, è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619);4 considerato che la possibilità di denunciare l'erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione e la verifica va compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti in ricorso (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, El Zitouni gemei, Rv. 275971;

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art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33500/2023 — snpen · Corte di Cassazione: presso il Tribunale di Catania letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere Anna Criscuolo; Rilevato che il difensore di Carmelo Pandetta ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il G.u.p. presso il Tribunale di Catania ha applicato all'imputato ex art. 444 cod. proc. pen. la pena nella misura concordata tra le parti in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 90; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto per un motivo non consentito, diretto a censurare la mancata qualificazione del fatto ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 90; rilevato che la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. peri., l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza, è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619);4 considerato che la possibilità di denunciare l'erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione e la verifica va compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti in ricorso (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, El Zitouni gemei, Rv. 275971;

Parole chiave

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qualificazione giuridica dei fatti motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione vizi formali legali apprezzamento manifestamente errato assenza di caso di rigore

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
presso il Tribunale di Catania ha applicato all'imputato ex art. 444 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Pandetta Carmelo, nato a Catania il 14/04/1987 avverso la sentenza del 17/01/2023 del G.u.p. presso il Tribunale di Catania letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere Anna Criscuolo;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che il difensore di Carmelo Pandetta ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il G.u.p. presso il Tribunale di Catania ha applicato all'imputato ex art. 444 cod. proc. pen. la pena nella misura concordata tra le parti in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 90; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto per un motivo non consentito, diretto a censurare la mancata qualificazione del fatto ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 90; rilevato che la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. peri., l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza, è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619);4 considerato che la possibilità di denunciare l'erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione e la verifica va compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti in ricorso (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, El Zitouni gemei, Rv. 275971;

Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252), ipotesi che non ricorre nel caso di specie; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con procedura de plano con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso,