Ordinanza — n. 33499/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZIYAT BRAHIM, nato in Marocco il 10/06/1987 avverso la sentenza del 03/02/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CUNEOudita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Costantini; FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Ziyat Brahim impugna la sentenza del Tribunale di Cuneo ex art. 444 cod. proc. pen., con cui gli è stata applicata la pena di giustizia per i delitti di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate e danneggiamento aggravato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33499/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Ziyat Brahim impugna la sentenza del Tribunale di Cuneo ex art. 444 cod. proc. pen., con cui gli è stata applicata la pena di giustizia per i delitti di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate e danneggiamento aggravato.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZIYAT BRAHIM, nato in Marocco il 10/06/1987 avverso la sentenza del 03/02/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CUNEOudita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Costantini; FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Ziyat Brahim impugna la sentenza del Tribunale di Cuneo ex art. 444 cod. proc. pen., con cui gli è stata applicata la pena di giustizia per i delitti di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate e danneggiamento aggravato.
2. Il ricorrente deduce omessa sospensione condizionale della pena.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché la proposta censura esula da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente (cfr. Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv, 272014). I motivi di ricorso proposti esulano dall'ambito di quelli consentiti visto che la sospensione condizionale della pena non risulta aver formato oggetto di specifica richiesta.
4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso