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Ordinanza — n. 33498/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals against sentencing judgments are inadmissible for alleging lack of acquittal grounds or excessive penalties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33498/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by five defendants inadmissible. The appellants argued that the sentencing court failed to verify acquittal grounds under Article 129 of the Code of Criminal Procedure or that the penalties were excessive. The court ruled that such arguments are not permissible grounds for cassation against sentencing decisions, as the law strictly limits admissible grounds to specific statutory violations.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against sentencing judgments are inadmissible when based on the alleged lack of acquittal grounds under Art. 129 or the excessiveness of the penalty, as these do not constitute the statutory violations listed in Art. 448, comma 2-bis.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility sentencing judgment review acquittal grounds verification statutory violation limits excessive penalty argument pagamento dell'ammenda condanna al pagamento pecuniario condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n.
Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 444 cod. proc. pen.
presso il Tribunale di Tarani:o ha applicato agli imputati ex art. 444 cod. proc. pen. le pene nella misura concordata in relazione ai reati di cui all'art.
D.P.R. 309 del 1990, art. 73
le pene nella misura concordata in relazione ai reati di cui all'art. 73 d.P.R.
art. 444 cod. proc. pen
presso il Tribunale di Tarani:o ha applicato agli imputati ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. E, ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Fago Angelo, nato a Taranto il 07/04/1968 Fago Arcangelo, nato a Taranto il 01/04/1985 Magnati Francesco, nato a Taranto il 02/09/1994 Stola Christian, nato a Taranto il 04/07/1987 Stola Anna, nata a Taranto il 26/07/1983 avverso la sentenza del 12/04/2023 del G.u.p. presso il Tribunale di Taranto letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere Anna Criscuolo;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che i difensori di Fago Angelo, Fago Arcangelo, Magnati Francesco, Stola Christina e Stola Anna hanno proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il G.u.p. presso il Tribunale di Tarani:o ha applicato agli imputati ex art. 444 cod. proc. pen. le pene nella misura concordata in relazione ai reati di cui all'art. 73 d.P.R. 309 del 90 loro rispettivamente ascritti; che i ricorsi proposti nell'interesse di Fago Angelo e Faigo Arcangelo sono inammissibili perché proposti per un motivo non consentito, essendo inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez.

E, ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761); ritenuto parimenti inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di Magnati Francesco con il quale si denuncia il vizio di motivazione della sentenza impugnata, che all'evidenza non rientr3 vizrdeducibili; considerato che sorte analoga spetta al ricorso proposto nell'interesse di Stola Christian, che lamenta l'eccessività della pena, della quale non si denuncia l'illegalità; ritenuto inammissibile anche il ricorso di Stola Anna perché proposto per un motivo non consentito, non rientrando I:ra i motivi deducibili la verifica dei presupposti per un proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; ritenuto che l'originaria inammissibilità del ricorso priva di rilievo la rinuncia al ricorso, peraltro, presentata dalla Stola in data odierna; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de planotcon conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.