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Ordinanza — n. 33489/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33489/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33489/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Tramontano Pasquale, nato a Napoli il 19/10/1971 avverso la sentenza del 06/02/2023 della Corte d'appello di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; letta la nota dell'avvocato Michele Caifa in data 13/06/2023 udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna OSSERVA Premesso che l'eccezione della difesa relativa all'omessa notifica del decreto di fissazione dell'odierna udienza è manifestamente infondata, posto che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. come modificato dalla legge n. 103 del 2017 —, per i procedimenti che vengono trattati de plano non è previsto il rispetto di alcuna formalità e, quindi, non deve essere notificato l'avviso di fissazione dell'udienza.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33489/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. come modificato dalla legge n. 103 del 2017 —, per i procedimenti che vengono trattati de plano non è previsto il rispetto di alcuna formalità e, quindi, non deve essere notificato l'avviso di fissazione dell'udienza.

Parole chiave

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remissione del debito pena convenzionale remissione della pena riscossione di pene pecuniarie condanna al pagamento pecuniario mancata attuazione degli accordi illeciti

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena (e nel caso, in punto di responsabilità e colpevolezza ex art. 129 cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Tramontano Pasquale, nato a Napoli il 19/10/1971 avverso la sentenza del 06/02/2023 della Corte d'appello di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; letta la nota dell'avvocato Michele Caifa in data 13/06/2023 udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna OSSERVA Premesso che l'eccezione della difesa relativa all'omessa notifica del decreto di fissazione dell'odierna udienza è manifestamente infondata, posto che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. come modificato dalla legge n. 103 del 2017 —, per i procedimenti che vengono trattati de plano non è previsto il rispetto di alcuna formalità e, quindi, non deve essere notificato l'avviso di fissazione dell'udienza.

Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge. Analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena (e nel caso, in punto di responsabilità e colpevolezza ex art. 129 cod. proc. pen.) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna I ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 giugno 2023 Depos