Ordinanza — n. 33486/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza di cui in epigrafe è stata confermata la condanna nei confronti di Aymen Ayari per il delitto di evasione. Il ricorso proposto, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, ai sensi dell'art. 610 cod. proc. pen., in quanto proposto tardivamente.Infatti, in assenza di istanza di celebrazione in presenza, il processo di appello si è svolto in forma cartolare, ex art. 23, comma 3-bis, d.l. n. 137 del 2020, come successivamente modificato; la sentenza impugnata è stata pronunciata, con contestuale deposito dei motivi, il 10 dicembre 2021, data dalla quale decorreva il termine per l'impugnazione di 15 giorni, previsto dagli artt. 585, comma 1, lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 610 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 33486/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso proposto, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, ai sensi dell'art. 610 cod. proc. pen., in quanto proposto tardivamente.Infatti, in assenza di istanza di celebrazione in presenza, il processo di appello si è svolto in forma cartolare, ex art. 23, comma 3-bis, d.l. n. 137 del 2020, come successivamente modificato; la sentenza impugnata è stata pronunciata, con contestuale deposito dei motivi, il 10 dicembre 2021, data dalla quale decorreva il termine per l'impugnazione di 15 giorni, previsto dagli artt. 585, comma 1, lett.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Ayari Aymen, nato in Tunisia il 26/05/1983 avverso la sentenza del 10 dicembre 2021 emessa dalla Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe è stata confermata la condanna nei confronti di Aymen Ayari per il delitto di evasione.
2. Il ricorso proposto, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, ai sensi dell'art. 610 cod. proc. pen., in quanto proposto tardivamente.Infatti, in assenza di istanza di celebrazione in presenza, il processo di appello si è svolto in forma cartolare, ex art. 23, comma 3-bis, d.l. n. 137 del 2020, come successivamente modificato; la sentenza impugnata è stata pronunciata, con contestuale deposito dei motivi, il 10 dicembre 2021, data dalla quale decorreva il termine per l'impugnazione di 15 giorni, previsto dagli artt. 585, comma 1, lett.
a) e comma 2 lett.
b) cod. proc. pen., con scadenza il 27 dicembre 2022 (atteso che il 25 e 26 dicembre sono giorni festivi), mentre il ricorso risulta depositato il 24 gennaio 2022, dunque successivamente.
3. Dalla inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si ritiene equo quantificare in un euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso il 14 giugno 2023 La Consigliera estensora Il Pre idente