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Sentenza — n. 33469/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33469/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33469/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Milano confermava la sentenza di condanna emessa nei confronti di Sofia Schiavoni, in ordine al reato di abusivo esercizio della professione di avvocato. Avverso tale sentenza la ricorrente ha proposto due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge, assumendo che l'art. 348 cod.pen. presuppone il compimento di atti tipici della professione di avvocato, mentre nel caso di specie risulterebbe al più dimostrata una generica attività di consulenza in ambito civilistico. Più in particolare, Piero Pedersoli aveva richiesto una consulenza relativamente ad una problematica civilistica che vedeva coinvolta la banca Mediolanum e la società GPA Ltd. Tale incarico, tuttavia, era stato conferito congiuntamente alla Schiavone e all'avvocato De Sio, il quale risultava essere il vero dominus, mentre la ricorrente - che pure aveva conseguito il titolo di avvocato in Spagna - si sarebbe dovuta occupare solo delle attività al di fuori dei confini nazionali.

Regesto Legislator

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art. 348 cod.pen; Sentenza — n. 33469/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Occorre premettere che la ricorrente, all'epoca dei fatti, risultava iscritta nel registro dei praticanti avvocati presso il Foro di Fermo, non essendo neppure iscritta nella Sezione speciale dell'Albo prevista per gli "Avvocati stabiliti". La Corte di appello ha enucleato plurimi atti rientranti nella specifica attività professionale dell'avvocato e non qualificabili, come dedotto dalla ricorrente, quale mera consulenza legale. La Schiavoni, infatti, aveva ricevuto da Pederzoli un incarico professionale contemplante l'assistenza, la rappresentanza e la difesa nell'ambito della controversia che vedeva contrapposto il primo alla Mediolanum.

Parole chiave

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violazione dei doveri professionali professioni giudiziarie responsabilità dell'avvocato procedura disciplinare degli avvocati autorizzazione provvisoria all'esercizio professionale perizia medica carente

Disposizioni normative citate

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art. 348 cod.pen
Con il primo motivo deduce violazione di legge, assumendo che l'art. 348 cod.pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Schiavoni Sofia, nata a Loreto il 17/8/1976 avverso la sentenza emessa 1'11/10/2022 dalla Corte di appello di Milano visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dell'avvocato Giuseppe Capobianco, il quale chiede l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Milano confermava la sentenza di condanna emessa nei confronti di Sofia Schiavoni, in ordine al reato di abusivo esercizio della professione di avvocato.

2. Avverso tale sentenza la ricorrente ha proposto due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge, assumendo che l'art. 348 cod.pen. presuppone il compimento di atti tipici della professione di avvocato, mentre nel caso di specie risulterebbe al più dimostrata una generica attività di consulenza in ambito civilistico. Più in particolare, Piero Pedersoli aveva richiesto una consulenza relativamente ad una problematica civilistica che vedeva coinvolta la banca Mediolanum e la società GPA Ltd. Tale incarico, tuttavia, era stato conferito congiuntamente alla Schiavone e all'avvocato De Sio, il quale risultava essere il vero dominus, mentre la ricorrente - che pure aveva conseguito il titolo di avvocato in Spagna - si sarebbe dovuta occupare solo delle attività al di fuori dei confini nazionali.

Per quanto concerne, invece, la nomina della Schiavone quale difensore di fiducia, formalizzata da Piero Pedersoli all'atto della perquisizione del 4 giugno 2015, si deduce la mancanza di prova in ordine all'accettazione dell'incarico. Peraltro, la ricorrente avrebbe espressamente rinunciato al mandato difensivo, senza svolgere alcun tipo di attività. 2.2. Con il secondo motivo, deduce vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena che, pur essendo stata commisurata in misura prossima al massimo edittale, non era supportata da idonea giustificazione dei criteri di commisurazione applicati.

3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, non essendo inammissibile, impone di rilevare l'intervenuta prescrizione del reato.

2. Occorre premettere che la ricorrente, all'epoca dei fatti, risultava iscritta nel registro dei praticanti avvocati presso il Foro di Fermo, non essendo neppure iscritta nella Sezione speciale dell'Albo prevista per gli "Avvocati stabiliti". La Corte di appello ha enucleato plurimi atti rientranti nella specifica attività professionale dell'avvocato e non qualificabili, come dedotto dalla ricorrente, quale mera consulenza legale. La Schiavoni, infatti, aveva ricevuto da Pederzoli un incarico professionale contemplante l'assistenza, la rappresentanza e la difesa nell'ambito della controversia che vedeva contrapposto il primo alla Mediolanum.

L'incarico, inoltre, prevedeva la remunerazione tanto nel caso di conciliazione che nell'ipotesi di giudizio. Altrettando inequivocabile è il conferimento del mandato difensivo, questa volta in favore della sola Schiavone, da parte del Pederzoli in occasione della perquisizione alla quale veniva sottoposto. pur vero che la nomina quale difensore costituisce un atto unilaterale dell'indagato, ma la Corte di appello ha sottolineato plurimi elementi fattuali dai quali desumere l'effettivo svolgimento del mandato defensionale, sia pur per un periodo di tempo limitato.

In particolare, sottolineano i giudici di merito come la Schiavone, nell'annunciare la volontà di rinunciare al mandato, chiedeva al Pederzoni il saldo per le prestazioni eseguite, il che - secondo una valutazione di merito insindacabile in questa sede - presuppone logicamente che vi sia stato lo svolgimento di attività professionale e che la ricorrente avesse ricevuto anche un acconto. Altrettando eloquente è stata considerato il contenuto della nnail con la quale la Schiavone comunicava che, ottenuto il pagamento, avrebbe inviato al Pederzoni "il tuo fascicolo" nonché a comunicare alla Procura della Repubblica ed alla Guardia di Finanza l'avvenuta rinuncia all'incarico. 2.1.

Orbene, sulla base di tali elementi, si pone la questione concernente l'effettivo svolgimento di atti tipici e riservati ai soggetti abilitati alla professione forense. Tuttavia, deve rilevarsi l'intervenuta, prescrizione, maturata al più tardi il 28 febbraio 2023, considerando il termine massimo pari a sette anni e sei mesi, nonché la data di consumazione del reato (28 agosto 2015, così come indicata nel capo di imputazione), né risultano periodi di sospensione idonei a far ritenere non ancora maturato il termine di prescrizione. Premesso che, sulla scorta delle argomentazioni contenute nella sentenza impugnata e dei motivi di ricorso, non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare, all'evidenza, l'insussistenza del fatto-reato e la estraneità ad esso dell'imputato (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275), deve dichiararsi l'intervenuta estinzione del reato, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per pr