Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to waiver of appeal issues in settlement agreement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Russo Gennaro inadmissible under simplified procedure. The appellant challenged a second-instance judgment regarding a settlement agreement where he had waived specific appealable issues. The court ruled that such a waiver creates preclusive effects on the entire proceedings, including the appeal stage, rendering the appeal untimely and without legal basis.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: A waiver of appealable issues in a settlement agreement at the second instance creates preclusive effects, barring any subsequent appeal on those grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Russo Gennaro, nato a Torre del Greco 1'8 gennaio 1969 avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli il 23 febbraio 2023; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli t_. tif OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivo non consentito dalla legge, afferente al vizio di motivazione della sentenza impugnata.
Ed invero, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 4/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8 g