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Ordinanza — n. 33059/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to direct filing violating procedural rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33059/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Melinte Nicu inadmissible de plano. The appellant directly filed the request, violating Article 613 of the Code of Criminal Procedure, which requires specific procedural steps for valid appeals. Consequently, the court rejected the challenge and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Direct filing of an appeal without complying with statutory procedural requirements renders the request inadmissible de plano.

Parole chiave

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inadmissible appeal procedural violation de plano dismissal Criminal Procedure Code direct filing error diritto a un difensore violazione delle forme sostanziali difetto di legittimazione del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Melinte Nicu nato in Romania il 04/09/1970 avverso la sentenza del 22/09/2022 emessa dalla Corte d'appello di Venezia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ombretta Di Giovine 30\ OSSERVA Rilevato che il ricorso è direttamente proposto e sottoscritto dall'imputato in violazione di quanto disposto dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 103 del 2017, e che ciò impedisce in via originaria l'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0