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Ordinanza — n. 33057/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to personal filing violating procedural law requirements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33057/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Christian Fuscà inadmissible de plano. The appellant personally submitted the petition, which violated Article 613 of the Code of Criminal Procedure, preventing the establishment of a valid legal relationship for review. Consequently, the court rejected the merits of the arguments and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; An appeal must be filed by a lawyer or authorized representative; personal filing by the interested party renders the petition inadmissible de plano.

Parole chiave

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personal appeal filing procedural inadmissibility Code of Criminal Procedure de plano dismissal legal representation requirement prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria patrocinatore d'ufficio colpa del patrocinatore

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
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Testo completo

e ORDINANZA sul ricorso proposto da Fuscà Christian, nato a Roma il 17/08/1975 avverso la sentenza del 25/11/2022 della Corte d'appello di Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ombretta Di Giovine OSSERVA Rilevato che il ricorso è proposto dall'interessato personalmente, in violazione di quanto disposto dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 103 del 2017, e che ciò impedisce in via originaria ozi l'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione, anche a voler tacere della genericità dei motivi di ricorso. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il/08/06202