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Ordinanza — n. 33056/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to cite specific statutory grounds required by law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33056/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by E! Ghayesh Ismail inadmissible on procedural grounds. The appellant challenged a second-instance judgment regarding crimes under specific penal codes but failed to cite any of the legally permitted reasons for review. The court ruled that the appeal merely censured a lack of motivation without addressing the required statutory defects, thereby violating established principles against relitigating waived issues. Consequently, the appeal was rejected outright, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: In cassation appeals against second-instance judgments, only specific statutory grounds are admissible, and grievances regarding waived issues or non-legal defects in sentencing are excluded unless they constitute a direct violation of law.

Parole chiave

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inadmissible appeal cassation procedure waived grounds lack of motivation second instance judgment procedural defect statutory requirements soppressione di prestazioni d'invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Avverso la sentenza di cui in epigrafe, emessa ex art. 599-bis cod.
Art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990
in relazione ai delitti di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e all'art.
Art. 337 c.p.
309 del 1990 e all'art. 337 cod.
Art. 129 c.p.p.
pen., non è dedotto nessuno dei motivi consentiti limitandosi il ricorso a censurare la mancata adeguata motivazione in ordine all'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 129 cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
Avverso la sentenza di cui in epigrafe, emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 337 cod. pen
309 del 1990 e all'art. 337 cod. pen., non è dedotto nessuno dei motivi consentiti limitandosi il ricorso a censurare la mancata adeguata motivazione in ordine all'insussistenza dei presupposti di cui all'art.
art. 129 cod. proc. pen
Al riguardo, è sufficiente richiamare il principio secondo il quale, in tema di concordato in appello, con il ricorso in cassazione non possono farsi valere le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
e ai vizi attinenti alla determinazione della pena non trasfusi nell'illegalità di questa ovverosia non rientrante nei limiti edittali o per essere diversa da quella prevista per legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep.
Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da E! Ghayesh Ismail, nato a Latina il 29.00..1997 avverso la sentenza del 20 dicembre 2022 emessa dalla Corte d'appello di Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera Paola Di Nicola Travaglini OSSERVA Il ricorso è inammissibile. Avverso la sentenza di cui in epigrafe, emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. in relazione ai delitti di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e all'art. 337 cod. pen., non è dedotto nessuno dei motivi consentiti limitandosi il ricorso a censurare la mancata adeguata motivazione in ordine all'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 129 cod. proc. peri.

Al riguardo, è sufficiente richiamare il principio secondo il quale, in tema di concordato in appello, con il ricorso in cassazione non possono farsi valere le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena non trasfusi nell'illegalità di questa ovverosia non rientrante nei limiti edittali o per essere diversa da quella prevista per legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M. Rv. 278170). Tali principi trovano riscontro anche nella più recente giurisprudenza (cfr. in motivazione, Sez.

U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481) Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l'