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Ordinanza — n. 33055/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against plea bargain sentence dismissed for inadmissible grounds under Art. 448 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33055/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible de plano because the grounds raised were not permitted under the specific rules for appeals against plea bargain sentences. The appellant challenged the legal qualification of drug possession, but the law restricts such appeals to specific issues like the defendant's will or legal error manifest in the judgment itself. Since the appellant failed to demonstrate a manifest error evident in the original sentence, the appeal was rejected and costs awarded.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; Art. 1, comma 51, L. 103/2017: Appeals against plea bargain sentences are limited to specific grounds, excluding general challenges to legal qualification unless a manifest error is evident within the judgment itself.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility plea bargain sentence manifest legal error drug possession qualification Art. 448 c.p.p. imputazione per reati di stupefacenti ritiro della querela penale dipendenza da sostanze

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Il comma 2 bis dell'art. 448 cod.
Art. 1, comma 51, L. 103/2017
Tale disposizione si applica, per espressa previsione contenuta nell'art. 1, comma 51, della stessa legge, dal 3 agosto 2017 e, nello specifico, a tutte le impugnazioni relative a richieste di applicazione di pena formulate in data a questa successiva, come avvenuto nel caso in esame.
Art. 444, c.p.p.
103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, infatti, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 75, d.P.R. 309/90
Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90
art. 448 cod. proc. pen
Il comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto con la L.
art. 444 cod. proc. pen
103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, infatti, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 15553 del 20/3/2018, Rv. 272619
Deve altresì precisarsi che questa Corte (Sez. 1, n. 15553 del 20/3/2018, Rv. 272619) ha già avuto modo di affermare che il legislatore della novella ha cristallizzato nell'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Conti Gennaro Carmelo, nato a Messina il 4 giugno 1987 avverso la sentenza emessa il 9 marzo 2023 dal Tribunale di Messina; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli OSSERVA 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata.

2. Il comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, infatti, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. è ammissibile esclusivamente per motivi attinenti:

a) all'espressione della volontà dell'imputato;

b) al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza;

c) all'erronea qualificazione giuridica del fatto;

d) all'illegalità della pena o della misura di sicurezza irrogate. Tale disposizione si applica, per espressa previsione contenuta nell'art. 1, comma 51, della stessa legge, dal 3 agosto 2017 e, nello specifico, a tutte le impugnazioni relative a richieste di applicazione di pena formulate in data a questa successiva, come avvenuto nel caso in esame. Deve altresì precisarsi che questa Corte (Sez. 1, n. 15553 del 20/3/2018, Rv. 272619) ha già avuto modo di affermare che il legislatore della novella ha cristallizzato nell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. il risultato dell'elaborazione giurisprudenziale del giudice di legittimità, che, prima dell'introduzione della menzionata disposizione, consentiva di dedurre, con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiannento, l'erronea qualificazione giuridica del fatto ma solo in presenza di un «errore manifesto».

Si deve trattare, cioè, di un errore che emerge dalla stessa sentenza impugnata perché espressivo di una palese svista del giudice, escludendosi l'ipotesi in cui il preteso errore sia individuabile per mezzo di una specifica attività di verifica (del tipo di quella dibattimentale) degli atti del procedimento.

3. Un errore di tal fatta non è stato invero dedotto dal ricorrente, che ha peraltro genericamente e in modo assertivo censurato la mancata qualificazione della condotta di detenzione di stupefacenti ai sensi, alternativamente, degli artt. 75 e 73, comma 5, d.P.R. 309/90, richiedendo, però, una rivalutazione degli elementi considerati.

4. Ne discende che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende