Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to generic lack of reasoning argument.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Buccola Giuseppe inadmissible under simplified procedure. The appellant argued that the lower court's judgment lacked sufficient motivation and contained obvious contradictions. The court rejected this because the argument was too generic and failed to cite specific legal grounds, noting that procedural agreements in second-instance conciliation have preclusive effects on subsequent appeals.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal based solely on a generic lack of reasoning or vague contradictions is inadmissible, as the law requires specific, substantiated grounds for challenging the judgment's motivation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Buccola Giuseppe, nato a Palazzo Adriano il 19 maggio 1971 avverso la sentenza emessa il 27 febbraio 2023 dalla Corte d'appello di Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivo non consentito dalla legge, atteso che il ricorrente ha dedotto del tutto genericamente la "mancanza" e le "vistose contraddizioni" della motivazione della sentenza impugnata; considerato che questa Corte è ferma nel ritenere che, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione, la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena, limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (Sez. 5, n. 29243 del 4/06/2018, Casero, Rv. 273194 -01); rilevato che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8 g